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Supplenze brevi – Pagamento del sabato e della domenica, ecco quando può avvenire

Facendo seguito alla relazione giĂ  diramata in merito alla convocazione di ieri presso la DG del Bilancio e della Programmazione Economica del MIUR, la ns. Delegazione si è fatta carico di affrontare col Dott. Pinnelli – nell’ ambito del suddetto incontro – alcune questioni tecniche concernenti il pagamento delle supplenze di breve durata per conoscere il “modus agendi” dell’Amministrazione.
In sintesi i casi specifici affrontati riguardano quanto segue:
Ferie maturate
Contrariamente a quanto previsto dall’ art. 19, co. 1 del CCNL del 29/11/07 che estende al personale a T.D. lo stesso trattamento – in termini di computo dei gg. spettanti – di cui all’ art.13, co. 3 (30 gg. nell’ ambito del triennio di servizio comunque prestato) in alternativa al co. 2 (32 gg. oltre il triennio, ai sensi del co. 4), l’Amministrazione calcola le ferie del personale a TD sempre in proporzione a 30 gg. anche nel caso in cui essi abbiano prestato servizio per piĂą di 3 anni.
Pagamento supplenze e 13esima mensilita’
Qualora un supplente presti servizio per un intero mese, indipendentemente che si tratti di febbraio o marzo, gli viene corrisposta l’ intera mensilitĂ , mentre nei casi in cui la supplenza sia a cavallo di 2 mesi, di cui il primo è febbraio, avviene quanto segue: a) dal 2 febbraio a fine mese vengono conteggiati 27 gg. e, pertanto, vengono corrisposti i 27/30 di una mensilitĂ ; b) se la supplenza va dal 2 febbraio al 1° marzo, non ha alcuna rilevanza il servizio prestato il primo giorno di marzo che – secondo logica – dovrebbe sostituire il 1° febbraio e far maturare il diritto ad un’ intera mensilitĂ , ma vengono corrisposti 28/30 di una mensilitĂ .
Altrettanto dicasi per quanto riguarda i ratei di 13ma mensilitĂ  che vengono corrisposti rispettivamente nella misura di 27/360 e di 28/360;
Sabato e/o domenica
In risposta alla precisa richiesta della ns. Delegazione, il Dott. Pinnelli ha informato le OO.SS. che la DG del Bilancio corrisponde in ogni caso alle istituzioni scolastiche – in presenza di contratti per lo stesso supplente per almeno 3 gg. nella stessa settimana – il corrispettivo previsto per il pagamento del sabato e della domenica: spetterĂ  poi alla scuola determinare o meno se ricorrono le condizioni previste dal CCNL x il pagamento dei gg. di cui sopra.
In merito a quanto sopra, la ns. Delegazione ha chiesto chiarimenti in ordine al riconoscimento economico della domenica (e del sabato, qualora l’ orario di servizio sia
raggruppato in 5 gg.) nel caso in cui – previsto dall’ art. 40, co. 3 – il supplente presti servizio per l’ intero orario settimanale non con un singolo contratto nella stessa scuola, bensì con due in scuole differenti.
Anche in questo caso, il Dott. Pinnelli ha riconosciuto il diritto al supplente di vedersi riconoscere sia giuridicamente che economicamente la domenica – ed il sabato nel caso prospettato – ovviamente a carico dell’ istituzione scolastica in cui è risultato destinatario del contratto per 3 gg. Sempre a tal proposito – dietro ns. invito –
il MIUR si è dicharato disponibile a rispondere positivamente ad eventuali quesiti riguardanti il diritto testè citato.
Pagamenti delle supplenze brevi
Per quanto riguarda la tempistica nei pagamenti delle supplenze brevi e saltuarie il Dott. Pinnelli, oltre a precisare che è possibile registrare in ogni momento i relativi contratti, ha informato che – in base all’ accordo raggiunto con NOIPA – tutte le registrazioni effettuate entro il 15 del mese comportano la messa in pagamento degli stessi a fine mese, mentre oltre tale data i pagamenti slittano al mese successivo.
In merito agli scatti spettanti per il recupero del 2011 sancito con il CCNL del 13 marzo scorso, infine, il Dott. Pinnelli ha confermato che il loro pagamento andrĂ  a regime con lo stipendio di maggio.

LA DELEGAZIONE GILDA – UNAMS

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