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Supplenze docenti ed ATA: entra in vigore il limite dei 36 mesi, poi non lavori piĆ¹

PiĆ¹ volte ci siamo accupati della questione relativa il limite dei 36 mesi per le supplenze introdotto dalla legge 107/15 (comma 131) allo scopo di arginare la valanga di ricorsi che sta intasando i tribunali e “costretto” il governo a correre ai ripari introducendo questo limite assurdo.

E’ inutile ribadirlo, come ĆØ facile intuire le vittime ancora una volta sono i precari e le loro famiglie.

Come ĆØ inutile ribadire che tale norma a nostro avviso ĆØ palesemente incostituzionale, ma a questo ci penseranno i professionisti dei ricorsi che non si lasceranno sfuggire l’occasione e organizzeranno ricorsi personali o collettivi.

Ma andiamo al comma 131 della legge 107/15 che recita: “A decorrere dal 1Āŗ settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.

Va precisato, tuttavia,Ā  che tale divieto riguarda le supplenze su posto vacante e disponibile quindi riguarda le supplenze annuali ma scusate se ĆØ poco.

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