Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sui posti comuni i DS devono non possono far ricorso all’organico dell’autonomia per le supplenze brevi. ( cambia quindi).
Nella scuola dell’infanzia e primaria sui posti comuni i DS possono non devono far ricorso all’organico dell’autonomia per le supplenze brevi. ( non cambia nulla)
Sui i sostegno invece in tutti gli ordini e gradi di scuola ( infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) i DS possono mon devono far ricorso all’organico dell’autonomia per le supplenze brevi.
Ovviamente quella introdotta dalla legge di bilancio 2026 solo nella scuola secondaria di primo e secondo grado e solo per la sostituzione sui posti comuni è una norma tesa al solo risparmio certo non a tutelare gli alunni e a garantire il regolare funzionamento delle scuole.
Per la verità già molti DS in tutti gli ordini e gradi di scuola non nominavano ora nella scuola secondaria sono anche legittimati a non nominare per supplenze fino a 10 giorni.
Libero Tassella SBC
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