CISL-Scuola. Nei mesi scorsi, a tutela del personale della scuola colpito dalle norme di natura previdenziale contenute nei numerosi decreti-legge sulla finanza pubblica, la Cisl Scuola si รจ fatta promotrice di ricorsi presso il tribunale del lavoro (nonchรจ di diffide nei confronti dell’Inps, ex Inpdap) per richiedere l’interruzione della ritenuta del 2,50% a favore del โfondo di previdenza dellโex ENPASโ e la contemporanea restituzione delle somme indebitamente trattenute a decorrere dal 1ยฐ.1.2011, data dalla quale รจ stato modificato il sistema di calcolo della buonuscita sulla base di quanto previsto dallโarticolo 2120 del codice civile per il trattamento di fine rapporto (TFR).
Sullโargomento anche alcuni TAR sono intervenuti nel tempo (in particolare, quello dellโUmbria), sollevando questione di legittimitร costituzionale dellโart. 12, comma 10, del decreto-legge 78 del 31.5.2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30.7.2010.
(testo del suddetto comma 10: โCon effetto sulle anzianitร contributive maturate a decorrere dal 1ยฐ.1.2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31.12.2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianitร contributive non รจ giร regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per centoโ).
Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale – con sentenza 223 (decisa lโ8.10 e depositata in cancelleria lโ11.10.2012) – ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale della suddetta disposizione legislativa, โnella parte in cui non esclude lโapplicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dallโart. 37, comma 1, del dPR 1032/73โ.
Escono cosรฌ autorevolmente rafforzate e legittimate le ragioni che hanno portato la Cisl Scuola ad intraprendere lo specifico contenzioso giurisdizionale.
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Di seguito, la parte del dispositivo della sentenza 223ย che qui interessa.
โโ14. Anche la questione di legittimitร costituzionale dellโart. 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost. รจ fondata.
La premessa interpretativa del TAR per lโUmbria รจ, innanzitutto, corretta in punto di ricostruzione del quadro normativo, poichรฉ la mancata espressa esclusione del permanere della trattenuta a carico del lavoratore non potrebbe indurre a far uso dellโargomento a silentio sia pure per perseguire unโinterpretazione costituzionalmente orientata.
Il perdurare del prelievo di cui si discute, infatti, oltre a derivare dallโastratta compatibilitร fra il nuovo regime e la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 1032 del 1973, รจ avvalorato dal fatto che il citato art. 12, comma 10, non contiene affatto una disciplina organica sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti dello Stato, in grado di sostituirsi, in senso novativo, al d.P.R. n. 1032 del 1973, come del resto ritenuto dallโAmministrazione in sede applicativa.
Ciรฒ posto, va osservato che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sullโ80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sullโ80% della retribuzione.
La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.
Nel nuovo assetto dellโistituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sullโintera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della โfascia esenteโ, determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantitร del TFR maturata nel tempo.
La disposizione censurata, a fronte dellโestensione del regime di cui allโart. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianitร contributive maturate a fare tempo dal 1ยบ gennaio 2011, determina irragionevolmente lโapplicazione dellโaliquota del 6,91% sullโintera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sullโaccantonamento per lโindennitร di buonuscita, in combinato con lโart. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Nel consentire allo Stato una riduzione dellโaccantonamento, irragionevole perchรฉ non collegata con la qualitร e quantitร del lavoro prestato e perchรฉ – a paritร di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciรฒ stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzioneโโ.
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