HomesindacatiTFR: la trattenuta del 2,50% รจ illegittima

TFR: la trattenuta del 2,50% รจ illegittima

CISL-Scuola. Nei mesi scorsi, a tutela del personale della scuola colpito dalle norme di natura previdenziale contenute nei numerosi decreti-legge sulla finanza pubblica, la Cisl Scuola si รจ fatta promotrice di ricorsi presso il tribunale del lavoro (nonchรจ di diffide nei confronti dell’Inps, ex Inpdap) per richiedere l’interruzione della ritenuta del 2,50% a favore del โ€œfondo di previdenza dellโ€™ex ENPASโ€ e la contemporanea restituzione delle somme indebitamente trattenute a decorrere dal 1ยฐ.1.2011, data dalla quale รจ stato modificato il sistema di calcolo della buonuscita sulla base di quanto previsto dallโ€™articolo 2120 del codice civile per il trattamento di fine rapporto (TFR).

Sullโ€™argomento anche alcuni TAR sono intervenuti nel tempo (in particolare, quello dellโ€™Umbria), sollevando questione di legittimitร  costituzionale dellโ€™art. 12, comma 10, del decreto-legge 78 del 31.5.2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30.7.2010.

(testo del suddetto comma 10: โ€œCon effetto sulle anzianitร  contributive maturate a decorrere dal 1ยฐ.1.2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31.12.2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianitร  contributive non รจ giร  regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per centoโ€).

Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale – con sentenza 223 (decisa lโ€™8.10 e depositata in cancelleria lโ€™11.10.2012) – ha dichiarato lโ€™illegittimitร  costituzionale della suddetta disposizione legislativa, โ€œnella parte in cui non esclude lโ€™applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dallโ€™art. 37, comma 1, del dPR 1032/73โ€.

Escono cosรฌ autorevolmente rafforzate e legittimate le ragioni che hanno portato la Cisl Scuola ad intraprendere lo specifico contenzioso giurisdizionale.

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Di seguito, la parte del dispositivo della sentenza 223ย che qui interessa.

โ€œโ€14. Anche la questione di legittimitร  costituzionale dellโ€™art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost. รจ fondata.

La premessa interpretativa del TAR per lโ€™Umbria รจ, innanzitutto, corretta in punto di ricostruzione del quadro normativo, poichรฉ la mancata espressa esclusione del permanere della trattenuta a carico del lavoratore non potrebbe indurre a far uso dellโ€™argomento a silentio sia pure per perseguire unโ€™interpretazione costituzionalmente orientata.

Il perdurare del prelievo di cui si discute, infatti, oltre a derivare dallโ€™astratta compatibilitร  fra il nuovo regime e la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 1032 del 1973, รจ avvalorato dal fatto che il citato art. 12, comma 10, non contiene affatto una disciplina organica sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti dello Stato, in grado di sostituirsi, in senso novativo, al d.P.R. n. 1032 del 1973, come del resto ritenuto dallโ€™Amministrazione in sede applicativa.

Ciรฒ posto, va osservato che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sullโ€™80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sullโ€™80% della retribuzione.

La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.

Nel nuovo assetto dellโ€™istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sullโ€™intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della โ€œfascia esenteโ€, determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantitร  del TFR maturata nel tempo.

La disposizione censurata, a fronte dellโ€™estensione del regime di cui allโ€™art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianitร  contributive maturate a fare tempo dal 1ยบ gennaio 2011, determina irragionevolmente lโ€™applicazione dellโ€™aliquota del 6,91% sullโ€™intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sullโ€™accantonamento per lโ€™indennitร  di buonuscita, in combinato con lโ€™art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Nel consentire allo Stato una riduzione dellโ€™accantonamento, irragionevole perchรฉ non collegata con la qualitร  e quantitร  del lavoro prestato e perchรฉ – a paritร  di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciรฒ stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzioneโ€โ€.

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