Il 12 maggio scorso, si sono aperte le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale ( CCNI), relativo alle Utilizzazioni e alle Assegnazioni Provvisorie del personale Docente, Educativo e ATA per il triennio 22/25, dopo l’incontro interlocutorio, le parti si sono aggiornate a questa settimana.
Proviamo a fare il quadro della situazione a bocce ferme, a legislazione vigente, un’istantanea prima dell’apertura vera e propria del Contratto Integrativo triennale.
Lo facciamo, distinguendo due categorie di docenti tra loro distinte in base alla data di immissione in ruolo.
A) Docenti assunti in ruolo a qualunque titolo prima del 2020/21.
Questi docenti possono presentare ( presumibilmente a giugno) domanda di Utilizzazione provinciale e di Assegnazione Provvisoria provinciale e interprovinciale.
Per loro non è prevista alcuna limitazione, cioè possono presentare la domanda sia che abbiano ottenuto sia che non abbiano ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo provinciale o interprovinciale il 17 maggio, ovvero non abbiano presentato la domanda di mobilità per l’a s. 2022/23.
B) Docenti assunti a qualunque titolo dal 2020/21.
Questi docenti sono soggetti al vincolo triennale nella mobilità, ai sensi del comma 2 lettera f) dell’art.58 della Legge 106/2021.
Essi hanno potuto presentare domanda di trasferimento per il 22/23, in deroga al vincolo, ai sensi del comma 7 dell’art.2 del CCNI 22/25, sottoscritto dalla sola Cisl Scuola il 27.1.2022.
Ora questi docenti, senza alcuna limitazione, sia che abbiano ottenuto sia che non abbiano ottenuto il trasferimento entro il 17 maggio, sia che non abbiano presentato la domanda di trasferimento, ai sensi del D.L Sostegni ter, convertito nella Legge n. 25 del 28.3.2022, art. 19, comma 3 sexies, presumibilmente entro giugno, possono presentare domanda di Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria limitatamente alla sola provincia di titolarità o nella provincia in cui ottengono il trasferimento interprovinciale il 17 maggio.
I docenti neoimmessi in ruolo dal 20/21 non possono presentare domanda di Assegnazione Provvisoria interprovinciale.
Possono invece presentare domanda di Assegnazione Provvisoria interprovinciale:
1) i docenti beneficiari dei commi 3 e 6 dell’art.33 della Legge 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi conconcorsuali, ovvero all’inserimento nella graduatoria di cui all’art.401 del T.U. (GAE);
2) i docenti genitori con figli minori di 3 anni di età ( l’età si calcola al 31.12.2022), ai sensi dell’art.42 bis del D.Lvo 151/2001;
3) i docenti coniugi conviventi di personale militare ai sensi della Legge 266/99 e della Legge 86/2001.
Il Contratto Nazionale Integrativo 22/25 sulla Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie dovrebbe prevedere:
a) le assegnazioni provvisorie interprovinciali per i neo immessi in ruolo dal 2020/21 o almeno altre deroghe rispetto a quelle indicate ai punti 1), 2) e 3) della lettera B);
b) la possibilità di presentare la domanda di Assegnazione Provvisoria provinciale e interprovinciale per il 2022/23 per i docenti assunti con contratto a tempo determinato e avviati a una procedura di immissione in ruolo, lo scorso mese di settembre dalle GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi, ai sensi del comma 4 e seguenti dell’ art.59 della Legge 106/2021.
Libero Tassella.
Ecco tutti i testi per prepararsi al TFA sostegno
Inscriviti al nostro canale Telegram e riceverai gli aggiornamenti in tempo reale.
https://t.me/informazionescuola