L’attenzione verso il benessere del personale che opera nel mondo della scuola rappresenta un segnale di fondamentale importanza, un riconoscimento non solo formale ma sostanziale del ruolo cruciale che docenti, dirigenti e personale ATA svolgono per la crescita del Paese. In quest’ottica, l’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), guidato dal Ministro Valditara, di implementare un “Piano Welfare” dedicato, merita un’analisi approfondita, che ne colga tanto gli apprezzabili intenti quanto talune criticità procedurali che rischiano di limitarne la portata.
Un’iniziativa apprezzabile nel merito
Annunciato nell’ottobre 2025 e divenuto operativo nel febbraio 2026, il piano si prefigge l’obiettivo di “migliorare concretamente il benessere e la qualità della vita di coloro che operano nel mondo della scuola”. Lo strumento prescelto è una piattaforma digitale, un vero e proprio marketplace gestito, all’esito di una procedura selettiva, da Poste Welfare Servizi S.p.A., che consente a circa 1,2 milioni di dipendenti e ai loro familiari di accedere a sconti e agevolazioni per l’acquisto di beni e servizi.
L’intento è palesemente lodevole. In un contesto economico segnato dall’inflazione e da rinnovi contrattuali che, come sottolineato da alcune sigle sindacali, faticano a tenere il passo con il carovita, offrire un maggior potere di spesa attraverso convenzioni vantaggiose è una misura concreta. I settori coinvolti sono molteplici e di grande impatto sulla vita quotidiana: dalla cultura all’elettronica, dai viaggi ai centri estivi, fino ai servizi per la famiglia e alla cura della persona. Come dichiarato dal Ministro, si tratta di un tassello che si aggiunge ad altre misure già avviate (trasporti, servizi bancari) e che mira a costruire un “sistema di tutele sempre più ampio”.
L’idea di applicare logiche di welfare aziendale a un comparto pubblico così vasto è, in linea di principio, moderna e condivisibile. Essa testimonia la volontà di valorizzare il personale non solo attraverso la leva retributiva, ma anche con benefici tangibili che ne migliorino la qualità della vita.
Le criticità procedurali: una selezione per pochi?
Se il fine dell’iniziativa è ineccepibile, il mezzo utilizzato per raggiungerlo – ovvero la procedura di selezione dell’operatore economico – solleva non poche perplessità sotto il profilo del diritto amministrativo e dei principi di concorrenza.
La selezione è avvenuta tramite l’Avviso Pubblico emanato con Decreto Direttoriale n. 1343 del 6 ottobre 2025. Tale avviso, pur essendo finalizzato alla stipula di “convenzioni non onerose” (e quindi non un appalto in senso stretto), ha di fatto dato vita a una procedura comparativa per l’individuazione di un partner esclusivo per un servizio di enorme visibilità e potenziale bacino d’utenza.
Ciò che immediatamente salta all’occhio è l’estrema restrittività dei requisiti minimi di partecipazione imposti agli operatori interessati. In particolare, l’avviso richiedeva:
- Un fatturato annuo minimo non inferiore a 15 milioni di euro per ciascuno degli ultimi tre esercizi.
- La gestione, negli ultimi tre anni, di una piattaforma con un numero di utenti abilitati non inferiore a 100.000 unità per anno.
Tali clausole, per la loro severità, appaiono manifestamente sproporzionate e irragionevoli rispetto all’oggetto della convenzione. Trattandosi di un accordo “non oneroso” per l’Amministrazione, il cui scopo è ottenere le migliori condizioni di sconto per il personale, un requisito di fatturato così elevato non sembra avere alcuna attinenza diretta con la capacità di un operatore di garantire un servizio di qualità. Anzi, esso si traduce in una barriera all’ingresso insormontabile per la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese italiane che pure operano con successo nel settore del welfare aziendale e dei programmi di scontistica, spesso con soluzioni innovative e altamente competitive.
Analogamente, la soglia dei 100.000 utenti appare calibrata più sulle dimensioni di un operatore già dominante sul mercato che sulla sua effettiva capacità tecnica. L’effetto combinato di questi requisiti è stato quello di restringere drasticamente la platea dei potenziali concorrenti, orientando di fatto la selezione verso un numero esiguo di “giganti” del settore. Non sorprende, dunque, che l’affidatario sia risultato essere una società appartenente al Gruppo Poste Italiane.
Sorge il legittimo dubbio che si sia dato luogo a una cosiddetta “procedura fotografica”, disegnata su misura per un determinato profilo di operatore, in violazione dei principi cardine dell’azione amministrativa: massima partecipazione, par condicio, non discriminazione e proporzionalità. Un approccio più aperto e concorrenziale, magari volto a creare un marketplace con una pluralità di fornitori, avrebbe potuto stimolare una maggiore competizione a tutto vantaggio dei beneficiari finali, il personale scolastico, che avrebbe potuto godere di un ventaglio di offerte più ampio e potenzialmente più vantaggioso.
Conclusioni: un’occasione da non sprecare
In conclusione, il Piano Welfare del MIM è un’iniziativa che va salutata con favore per l’attenzione che rivolge al personale della scuola. Rappresenta un passo avanti culturale nella gestione delle risorse umane del settore pubblico.
Tuttavia, è fondamentale che la lodevole finalità non venga inficiata da modalità di attuazione che comprimono la concorrenza e la trasparenza. La scelta di imporre requisiti di partecipazione così restrittivi ha precluso a molti operatori qualificati la possibilità di contribuire all’iniziativa, limitando potenzialmente la qualità e la convenienza delle offerte. Per il futuro, è auspicabile che il Ministero, nel perseguire l’ampliamento di questo sistema di tutele, adotti procedure più inclusive, capaci di valorizzare la pluralità del mercato e di garantire che il beneficio per il personale della scuola sia davvero il massimo possibile, frutto di un confronto competitivo autentico e non di una selezione per pochi eletti.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)
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