La gestione delle visite specialistiche per il personale Ata (Amministrativi, Tecnici e Collaboratori) è spesso oggetto di dubbi tra le segreterie e i lavoratori. Il Ccnl Istruzione e Ricerca 2022-2024 ha confermato regole precise per il diritto alla salute, distinguendo tra il pacchetto delle 18 ore annuali e l’assenza per malattia.
In questa guida analizziamo come richiedere i permessi, cosa succede ai supplenti e come giustificare correttamente l’assenza per evitare sanzioni o decurtazioni.
1. Il pacchetto delle 18 ore: come funziona
Il personale Ata di ruolo e i supplenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto hanno diritto a 18 ore per anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
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Trattamento economico: Queste ore sono interamente retribuite e non comportano la trattenuta per i primi 10 giorni di malattia (la cosiddetta “trattenuta Brunetta”).
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Flessibilità: Il permesso può coprire anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la struttura sanitaria.
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Cumulabilità: Possono essere fruite su base oraria, ma se coprono l’intera giornata lavorativa, la decurtazione oraria corrisponde alle ore di servizio previste per quel giorno.
2. Visite specialistiche come malattia: quando conviene?
Oltre alle 18 ore specifiche, l’Ata può decidere di imputare la visita specialistica direttamente all’assenza per malattia. Questa scelta è obbligatoria o consigliata in tre casi:
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Esaurimento delle 18 ore: Se il pacchetto orario è terminato.
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Concomitanza con incapacità lavorativa: Se la visita è parte di uno stato di malattia che impedisce totalmente il servizio.
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Grandi invalidità: Se la visita è legata a patologie gravi che richiedono terapie salvavita (in questo caso non ci sono limiti orari e non si computano nel periodo di comporto).
Attenzione: Se la visita è imputata a malattia, scatta la trattenuta economica per i primi 10 giorni sui compensi accessori.
3. La giustificazione: quali documenti servono?
Per giustificare l’assenza, non basta un’autocertificazione. È necessario presentare un’attestazione rilasciata dalla struttura (pubblica o privata convenzionata) o dal medico che ha effettuato la prestazione.
L’attestazione deve contenere:
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L’indicazione della struttura e del medico.
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L’orario di entrata e di uscita (fondamentale per i permessi orari).
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La conferma dell’avvenuta prestazione.
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Privacy: Non è necessario indicare il tipo di prestazione o la diagnosi, per tutelare la riservatezza del dipendente.
4. Tabella: Diritti per tipologia di contratto
La normativa cambia leggermente in base alla durata del contratto di lavoro.
| Tipologia Personale | Permessi 18 ore (pro-rata) | Assenza per Malattia | Documentazione |
| Ata di Ruolo | 18 ore piene | Diritto pieno | Attestazione struttura |
| Supplente 30/06 o 31/08 | 18 ore piene | Diritto pieno | Attestazione struttura |
| Supplente Breve | Pro-rata (in base ai mesi) | Nei limiti del contratto | Attestazione struttura |
| Ata Part-time | Riproprozionate all’orario | Diritto pieno | Attestazione struttura |
5. Casi particolari e faq
Posso usare le 18 ore per accompagnare un familiare?
No, le 18 ore sono destinate esclusivamente alla salute del dipendente. Per i familiari si utilizzano i permessi della Legge 104 (se disabili) o i permessi per motivi personali/familiari.
Cosa succede se la visita dura meno del previsto?
Il dipendente è tenuto a rientrare in servizio per completare l’orario residuo, a meno che il permesso non sia stato richiesto e concesso per l’intera giornata.
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