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Visite specialistiche personale Ata: guida completa a permessi e assenze 2026

La guida completa per i nostri lettori

La gestione delle visite specialistiche per il personale Ata (Amministrativi, Tecnici e Collaboratori) è spesso oggetto di dubbi tra le segreterie e i lavoratori. Il Ccnl Istruzione e Ricerca 2022-2024 ha confermato regole precise per il diritto alla salute, distinguendo tra il pacchetto delle 18 ore annuali e l’assenza per malattia.

In questa guida analizziamo come richiedere i permessi, cosa succede ai supplenti e come giustificare correttamente l’assenza per evitare sanzioni o decurtazioni.


1. Il pacchetto delle 18 ore: come funziona

Il personale Ata di ruolo e i supplenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto hanno diritto a 18 ore per anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

  • Trattamento economico: Queste ore sono interamente retribuite e non comportano la trattenuta per i primi 10 giorni di malattia (la cosiddetta “trattenuta Brunetta”).

  • Flessibilità: Il permesso può coprire anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la struttura sanitaria.

  • Cumulabilità: Possono essere fruite su base oraria, ma se coprono l’intera giornata lavorativa, la decurtazione oraria corrisponde alle ore di servizio previste per quel giorno.


2. Visite specialistiche come malattia: quando conviene?

Oltre alle 18 ore specifiche, l’Ata può decidere di imputare la visita specialistica direttamente all’assenza per malattia. Questa scelta è obbligatoria o consigliata in tre casi:

  1. Esaurimento delle 18 ore: Se il pacchetto orario è terminato.

  2. Concomitanza con incapacità lavorativa: Se la visita è parte di uno stato di malattia che impedisce totalmente il servizio.

  3. Grandi invalidità: Se la visita è legata a patologie gravi che richiedono terapie salvavita (in questo caso non ci sono limiti orari e non si computano nel periodo di comporto).

Attenzione: Se la visita è imputata a malattia, scatta la trattenuta economica per i primi 10 giorni sui compensi accessori.


3. La giustificazione: quali documenti servono?

Per giustificare l’assenza, non basta un’autocertificazione. È necessario presentare un’attestazione rilasciata dalla struttura (pubblica o privata convenzionata) o dal medico che ha effettuato la prestazione.

L’attestazione deve contenere:

  • L’indicazione della struttura e del medico.

  • L’orario di entrata e di uscita (fondamentale per i permessi orari).

  • La conferma dell’avvenuta prestazione.

  • Privacy: Non è necessario indicare il tipo di prestazione o la diagnosi, per tutelare la riservatezza del dipendente.


4. Tabella: Diritti per tipologia di contratto

La normativa cambia leggermente in base alla durata del contratto di lavoro.

Tipologia Personale Permessi 18 ore (pro-rata) Assenza per Malattia Documentazione
Ata di Ruolo 18 ore piene Diritto pieno Attestazione struttura
Supplente 30/06 o 31/08 18 ore piene Diritto pieno Attestazione struttura
Supplente Breve Pro-rata (in base ai mesi) Nei limiti del contratto Attestazione struttura
Ata Part-time Riproprozionate all’orario Diritto pieno Attestazione struttura

5. Casi particolari e faq

Posso usare le 18 ore per accompagnare un familiare?

No, le 18 ore sono destinate esclusivamente alla salute del dipendente. Per i familiari si utilizzano i permessi della Legge 104 (se disabili) o i permessi per motivi personali/familiari.

Cosa succede se la visita dura meno del previsto?

Il dipendente è tenuto a rientrare in servizio per completare l’orario residuo, a meno che il permesso non sia stato richiesto e concesso per l’intera giornata.

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