Ritorniamo sul tema dell’accantonamento dei posti di AT nelle provincie in cui c’è esubero di ITP. Questo accantonamento è stato introdotto dalla Spending Review (art. 4, comma 81 L. 183/2011) al solo scopo di risparmiare sulle assenze degli AT. Si tratta di una norma che non prevede il passaggio nei ruoli ATA, né tantomeno lo svolgimento di altre mansioni, diverse da quelle d’insegnamento. Purtroppo, l’accantonamento va a decurtare i posti in organico di diritto degli assistenti tecnici appartenenti alla stessa Area laboratoriale. Questo, di fatto, congela i posti che diventano indisponibili per le operazioni di passaggio e di mobilità da fuori provincia, per le immissioni in ruolo e per le nomine delle supplenze annuali, cioè non possono essere occupati, seppur presenti nella dotazione organica. Avevamo chiesto al Ministero la cancellazione nella circolare, nel punto riguardante l’accantonamento di posti di AT negli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, ove sono presenti ITP in esubero, poiché l’applicazione di questa norma avrebbe comportato sicuramente problemi di funzionalità nelle scuole. Facciamo degli esempi per chiarire meglio il problema pratico che si pone. In base alla circolare se ci sono, ad esempio, 2 ITP ? C260 e C270, entrambi dell’area AR02 ? in esubero e 2 posti disponibili sulla medesima area di assistente tecnico (AR02, elettronica ed elettrotecnica), allora questi 2 posti devono essere accantonati. A conclusione della mobilità ATA, l’ITP in soprannumero presta servizio sul posto accantonato, sempre in qualità di I.T.P., per l’a.s. 2013/2014, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, anche in assenza di posti effettivi nell’organico di fatto, oppure è a disposizione della stessa scuola, dove i posti di assistente tecnico di quell’area non sono stati coperti. E qui si pone il problema per la scuola, poiché il profilo di ITP è un profilo docente, che è tenuto a svolgere 18 ore settimanali e non 36 come quello dell’assistente tecnico, che appartiene al profilo ATA. Dunque, l’insegnante ITP può essere impiegato per le supplenze o per la didattica su un progetto di supporto all’area laboratoriale che lo riguarda. Non può, in ogni caso, essere utilizzato nella manutenzione al laboratorio in cui è occupato (elettronica o di elettrotecnica), poiché questa attività appartiene al profilo di AT, quindi non può sostituire un tecnico ATA (vedi CCNI sulle utilizzazioni). Vi chiediamo di prendere in esame questo problema, anche in sede di contrattazione integrativa d’istituto, poiché la scuola si troverà sguarnita di un profilo, quale l’assistente tecnico, a cui compete invece la conduzione tecnica dei laboratori, delle officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità e sarà inevitabile l’insorgenza di conflitti di competenza tra le due figure professionali.
In previsione del percorso emendativo del DL 104 (pacchetto scuola) è nostra intenzione preparare un emendamento per chiedere la cancellazione del passaggio degli ITP C555 e C999 sui ruoli ATA.
Roma, settembre 2013
(Stefania Chiodi e Americo Campanari)