Riportiamo su InformazioneScuola il parere del Dott. Bruschi in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che rispedisce in III fascia gli ITP ricorsistiย “Con sentenza sentenza N. 04503/2018 il Consiglio di Stato ha ribaltato il precedente orientamento del TAR Lazio e, anche grazie a una puntigliosa disamina della normativa scolastica a partire dal 1948, ha dichiarato il diploma di scuola secondaria non abilitante al ruolo di ITP: โLโaccertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari puรฒ giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono lโabilitazione in quanto in questo caso la verifica dellโidoneitร allโinsegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (tesi che ebbi a sostenere in occasione del concorso 2012 e 2016, n.d.r.). Ma la suddetta mancanza non puรฒ valere per consentire lโiscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente lโinsegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativoโ.
Il fatto che non siano stati istituiti corsi abilitanti ordinari per gli ITP (cosa che, di per sรฉ, non ho mai valutato positivamente), se giustifica la partecipazione alle procedure concorsuali per titoli ed esami ordinarie, non giustifica lโinserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto: “Applicando la normativa sopra riportata alla fattispecie in esame, non puรฒ ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante. Nรฉ il valore abilitante puรฒ desumersi, come ritenuto dal primo giudice, dal decreto ministeriale 30 giugno 1998, n. 39, in quanto tale decreto si รจ limitato ad ordinare le classi di concorso. Non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra riportata, perchรฉ gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto allโiscrizione nelle seconde nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fasciaโ.
Questa sentenza si inserisce in un filone della giustizia amministrativa che ha sostanzialmente “stoppato” le richieste dei diplomati AFAM (TAR Lazio n. 07913/2017, 03039/2018) e dei dottori di ricerca (ordinanza Consiglio di Stato n. 7711/2017) volte a un riconoscimento dei titoli come abilitazioni per via giudiziaria.
Resta la “morale della favola”. Dare continuitร alle procedure amministrative e fornire un quadro chiaro non evita comunque la maionese impazzita dei ricorsi, ma certo la depotenzia e consente allo Stato di tutelare il proprio operato, oltre a dare, a tutti gli interessati, la “certezza delle possibilitร ” “.
CDS – Il titolo degli ITP non รจ abilitante, il parere del dott. Bruschi
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