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“Non voleva diffondere video hot”: le motivazioni dell’assoluzione in appello per l’ex maestra Daniela Casulli

Ribaltata la sentenza di primo grado: la Corte d'Appello di Bari esclude il dolo e la volontà di diffusione di materiale pedopornografico. I dettagli legali.

Il caso giudiziario che ha coinvolto Daniela Casulli, l’ex maestra di Bari nota alle cronache per l’inchiesta legata a presunti video hot e coinvolgimento di minori, ha subito una svolta radicale. La Corte d’Appello di Bari ha infatti assolto la donna con formula piena, ribaltando la condanna a 7 anni e 3 mesi inflitta in primo grado.

La sentenza di secondo grado non nega i fatti accaduti, ma interviene sulla loro qualificazione giuridica e, soprattutto, sull’assenza dell’elemento soggettivo del reato: il dolo.

1. L’assenza di consapevolezza e il ruolo della videochat

Il cuore della difesa, accolto dai giudici d’appello, ha ruotato attorno alla natura delle interazioni online. Secondo quanto emerso:

  • Mancata percezione dell’età: La difesa ha sostenuto con successo che la Casulli non avesse la piena consapevolezza del fatto che, all’interno delle videochat private, assistessero ai filmati anche ragazzi sotto la soglia dei 14 o 18 anni.

  • Nessuna istigazione alla diffusione: Uno dei punti cardine dell’accusa di pedopornografia è la produzione finalizzata alla divulgazione. La Corte ha stabilito che l’ex maestra non ha mai istigato né autorizzato alcuno a registrare o diffondere i filmati dei propri incontri sui social o su altre piattaforme.

2. Il ribaltamento della condanna di primo grado

In primo grado, la Casulli era stata condannata per corruzione di minorenne e produzione di materiale pedopornografico. La sentenza d’appello ha smontato queste accuse basandosi su due pilastri:

  1. Esclusione della produzione pedopornografica: Poiché i video non erano destinati alla pubblica diffusione e mancava la volontà di sfruttare i minori a fini pornografici, il reato è decaduto.

  2. Carenza di dolo specifico: I giudici hanno ritenuto che la condotta della donna, seppur controversa sotto il profilo morale o disciplinare, non integrasse la fattispecie di reato penale contestata.

3. Le conseguenze sul piano lavorativo e il ricorso al MIM

L’assoluzione apre ora uno scenario complesso per quanto riguarda la carriera della Casulli. All’epoca dei fatti, la donna era stata licenziata dal Ministero dell’Istruzione sulla base della sola sentenza di primo grado.

  • Richiesta di reintegro: La difesa ha già annunciato l’intenzione di impugnare il licenziamento, definendolo “ingiusto” alla luce della verità processuale emersa in appello.

  • Diritto allo stipendio: Verrà richiesto il riconoscimento degli stipendi arretrati maturati dal momento della sospensione e del successivo licenziamento.

Fase Processuale Esito Pena/Stato
Primo Grado (2021) Condanna 7 anni e 3 mesi
Appello (2025/2026) Assoluzione Formula piena / Reintegro possibile

4. “Avevo la testa da ragazzina”: il profilo psicologico

Nelle dichiarazioni post-sentenza, Daniela Casulli ha descritto quel periodo della sua vita come una fase di immaturità (“Avevo la testa da ragazzina”), sottolineando però come la gogna mediatica e i quattro anni di processo abbiano profondamente segnato la sua esistenza. Oltre al possibile ritorno a scuola, la donna ha espresso il desiderio di completare il percorso per diventare avvocato, trasformando l’esperienza processuale subita in una nuova direzione professionale.


Conclusioni: Un caso di scuola tra morale e diritto

L’assoluzione di Daniela Casulli evidenzia il confine sottile, ma fondamentale, tra il giudizio morale su una condotta privata e la sussistenza di un reato penale. Per i motori di ricerca e per l’opinione pubblica, questa sentenza chiarisce che senza la volontà di diffondere materiale e senza la prova della consapevolezza dell’età dei terzi, non può esserci condanna per pedopornografia.

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