Per mesi si è ripetuta la favola dei “punti regalati” ai percorsi INDIRE sul sostegno. Una narrazione comoda, ma priva di fondamento. Le norme non si piegano agli umori delle categorie: si basano su coerenza amministrativa. E l’ultimo aggiornamento delle GPS del Ministero dell’Istruzione e del Merito lo ha chiarito una volta per tutte.
Il punto tecnico dell’OM 27 che molti ignorano
Il Ministero ha respinto la richiesta del CSPI di differenziare i punteggi tra TFA ordinario e percorsi INDIRE (ex DL 71/2024). La ragione è semplice: vale il principio di analogia.
Il DPCM 4 agosto 2023 stabilisce che i percorsi di abilitazione sulla materia — 60, 30 o 36 CFU — hanno identico valore legale e identico punteggio (Tabella A/3).
Non è un’opinione: è scritto nella norma.
Questo significa che un’abilitazione ottenuta con 30 CFU vale esattamente quanto una ottenuta con 60 CFU.
I 30 CFU non sono un percorso “ridotto”, ma un percorso abbreviato riservato a chi è già abilitato o specializzato. La legge riconosce che chi ha già completato un percorso pieno non deve rifarlo da capo.
Ed è proprio questo principio che il Ministero ha applicato anche al sostegno.
Nell’OM 27, pag. 6, si legge infatti:
RITENUTO di non accogliere, relativamente alla Tabella A/7, punto A.2, la richiesta del CSPI di diversificare il punteggio assegnato ai percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 […] rispetto a quello assegnato ai corsi di specializzazione ordinari, in quanto l’equiparazione dei percorsi di specializzazione trova rispondenza nell’equiparazione tra i diversi percorsi di abilitazione per la scuola secondaria previsti dal DPCM 4 agosto 2023, Tabella A/3, punto A.2.
Tradotto: non si può chiedere l’equiparazione sulla materia e rifiutarla sul sostegno. La coerenza normativa non è negoziabile.
Una formazione che parte dall’esperienza reale
Chi attacca i percorsi INDIRE dimentica un dettaglio decisivo: sono rivolti a docenti con a contraddizione dei “puristi” del TFA
Ed eccoci al nodo più scomodo. Molti docenti già specializzati TFA stanno conseguendo o hanno già conseguito l’abilitazione su materia tramite i percorsi abbreviati da 30 CFU, interamente online e senza tirocinio, grazie al titolo già posseduto.
E allora, seguendo la loro stessa logica:
Perché i vostri 30 CFU non dovrebbero valere meno dei 60 CFU completi?
Percorso abbreviato, tutto online, zero tirocinio. Se il criterio è “rigore e durata”, il vostro titolo dovrebbe valere la metà. O no?
Oppure l’equiparazione è giusta solo quando vi fa scalare le graduatorie su materia, ma diventa “un errore” quando riconosce il lavoro di chi sul sostegno opera da anni?
La coerenza non è un optional.
Noi chiediamo solo che venga rispettata la legge — e con essa il nostro lavoro.
Leggi anche:
Il canto sospeso – Trilogia per Luigi Tenco nell’anno del suo ricordo sanremese
Gps 2026/28: al via le domande, le scadenze e quando è possibile iscriversi con riserva

