Il tema della valutazione del servizio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) continua a generare dubbi tra gli aspiranti docenti. Un quesito ricorrente riguarda la possibilità di valutare il servizio prestato su posti di sostegno nella scuola primaria senza il titolo di accesso specifico. La normativa, chiarita dall’OM 88/2024 e dalla nota 1290/2020, stabilisce che tale servizio non può essere considerato valido, salvo alcune eccezioni.
Secondo le disposizioni vigenti, il servizio è valutabile solo se l’aspirante possiede il titolo di accesso al momento della presentazione della domanda. Per la scuola primaria, ciò implica il possesso di una laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP) o di un diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02. In assenza di questi requisiti, il servizio svolto non può essere dichiarato né come specifico né come aspecifico.
Un’eccezione riguarda gli studenti iscritti al terzo anno di SFP con almeno 150 CFU, che possono dichiarare il servizio prestato su posti comuni o di sostegno. Questo chiarimento sottolinea l’importanza di una corretta interpretazione delle norme per evitare errori nella compilazione delle domande GPS.
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