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ITP e voto in consiglio di classe

ITP e voto in consiglio di classe, facciamo chiarezza citando la normativa vigente

Riceviamo molte e-mail da parte di diversi docenti, sia di laboratorio che di teoria, contenenti quesiti circa la formulazione del voto finale. Spesso quello degli ITP viene considerato poco svilendo il lavoro di tali docenti e al contempo non valorizzando le attività tecnico pratiche. Le scuole che adottano la didattuica modulare attribuiscono al modulo di laboratorio un peso spesso minimo. Tutto ciò è permesso dalla legge? No, la legge dice altro, ecco perchè giova ricordare che la legge 124/99 all’art. V recita:

“Gli insegnanti tecnico – pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del Consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati” (art. 5 comma 1bis T.U.).

Quindi secondo la CM 28/2000 si chiarisce l’azione dei due docenti compresenti (la riportiamo qui di seguito). Tuttavia è bene ribadire che a  garantire il ruolo del docente di laboratorio e quindi l’applicazione della stessa legge è il Dirigente Scolastico. Se tale legge non viene applicata, consigliamo agli ITP di farlo verbalizzare.

Docenti tecnico-pratici: valutazione (24/2/2000)

Depositiamo la C.M. n. 28 del 3.2.2000, applicativa dell’art. 5 della legge 124/99, che definisce le modalità di partecipazione dei docenti tecnico-pratici ai consigli di classe e agli scrutini finali.

C.M. N. 28 DEL 3.2.2000

OGGETTO: Legge 3.5.99, n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. Insegnanti tecnico-pratici

Com’è noto, l’art. 5 della legge indicata in oggetto, nel modificare l’art. 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.Lvo. 16.4.94, n. 297, ha previsto una nuova disciplina per gli insegnanti tecnico-pratici, relativamente ai seguenti profili:

gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe;
le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché‚ degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

Per completezza di quadro espositivo va altresì, evidenziato che l’art. 5, comma 4 del D.L.vo 297/94, ora modificato dall’art. 5 della legge n. 124, conserva, invece, validità per gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche nelle istituzioni scolastiche.

Si ricorda che, in base alla normativa precedente (art. 5, comma 4, del D.L.vo n.297/94, ora modificato), i docenti tecnico pratici compresenti facevano parte a titolo consultivo del consiglio di classe, con la conseguenza che le proposte di voto ai fini delle valutazioni periodiche e finali erano formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico pratici compresenti.

Ciò premesso, sembra innanzitutto non irrilevante considerare che dall’applicazione della nuova normativa deriva una maggiore e più funzionale coerenza dell’azione di tali insegnanti rispetto all’offerta formativa nel suo complesso e alla capacità della stessa di incidere produttivamente sui processi di apprendimento.

Tale nuova situazione va inquadrata nel più ampio e articolato quadro di rapporti e di interazioni dei docenti tecnico pratici con i docenti con i quali l’insegnamento è svolto in compresenza, con i consigli di classe e, in ultima analisi, con la scuola nel suo complesso.

In particolare, l’azione dei due docenti compresenti- quello di materie teoriche e quello di materie pratiche – deve impostarsi ed esprimersi sinergicamente, sì da concretizzarsi in effettiva codocenza attraverso l’individuazione congiunta degli obiettivi, una armonica e coerente definizione dei reciproci ambiti di attività, una scelta congiunta dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di valutazione ed opportuni raccordi tra i due momenti valutativi.

Pertanto, da una parte l’attività dei due docenti deve essere strettamente correlata sotto il profilo contenutistico e metodologico e, dall’altra, gli stessi, nell’ambito della programmazione del consiglio di classe, devono congiuntamente predisporre e attivare un piano di attività che tenga conto, come previsto dalla legge n. 124/99, degli ambiti di rispettiva competenza.

Alla luce delle osservazioni sopra espresse, appare evidente che un’applicazione della nuova normativa coerente con l’attuale organizzazione didattica (che prevede nelle valutazioni intermedie l’assegnazione di voti separati nelle materie con diversità di prove scritte, orali, pratiche e di un voto unico nella valutazione di fine anno) richiede che le relative proposte di voto – basate sulle risultanze del registro personale proprio di ciascun docente – siano adeguate ai seguenti criteri:

nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l’attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto. sentito l’altro insegnante;
quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l’autonoma proposta di voto di entrambi i docenti, il Consiglio di classe assegna il voto unico.

E’ appena il caso di far presente che, dall’innovazione legislativa sopravvenuta discende ancora, sul piano funzionale, che gli ambiti di competenza degli insegnanti tecnico-pratici, da gestire in coerenza con le funzioni spettanti ai docenti di materie teoriche, debbono organicamente e armonicamente inserirsi nel contesto degli aspetti significativi dell’operato dei consigli di classe (dalla programmazione, agli interventi più rilevanti relativi all’organizzazione e all’erogazione dell’azione educativa e didattica, alla verifica e valutazione in itinere e finale, alla partecipazione a corsi di recupero e/o di approfondimento, colloqui con le famiglie, iniziative deliberate dagli organi scolastici della scuola, ecc.) facendo sì che ne risulti potenziato e arricchito l’apporto di ciascuno e rafforzata e valorizzata la collegialità delle scelte e delle decisioni di partecipazione alle attività connesse con la didattica.

In altri termini, le innovazioni apportate dalla nuova disciplina nell’impegno formativo degli insegnanti tecnico pratici compresenti, debbono rappresentare un’occasione importante per una maggiore e migliore collaborazione e partecipazione di tutti i docenti, singolarmente e collegialmente intesi, alla vita della scuola ed occasione di crescita e di qualificazione.

Quanto sopra in considerazione dell’obiettivo della Scuola di garantire l’unitarietà della formazione dello studente.

Si chiarisce che le nuove disposizioni si riferiscono ovviamente anche ai docenti titolari dell’insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento fa parte della tabella C allegata al D.M. n.334 del 24.11.94.

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