Mobilità 2017 cambiano le regole e valgono per tutti
La riforma de “la buona scuola” ha rivisto l’impostazione della scuola modificandone alcuni aspetti fondamentali. Fra questi la mobilità.
Mobilità 2017: cambia anche il sistema dei punteggi maturati negli anni che permettevano di avere la precedenza su chi avesse un’anzianità di servizio minore e quindi raggiungere la sede di servizio desiderata.
Dal prossimo anno chi farà domanda di trasferimento dovrà fare i conti con gli ambiti territoriali e con la chiamata diretta.
I sindacati sono al lavoro nella speranza di ottenere una derego così come è avvenuto per la mobilità 2016 dove i “vecchi” docenti di ruolo hanno potuto far valere le vecchie regole.
Dal recente incontro con il MIUR l’orientamento per il prossimo anno, il 2017, sembra quello di confermare quanto previsto dalla legge 107/15.
Pertanto, i trasferimenti e i passaggi non avverranno più su sede, ma su ambito.
Mobilità 2017: i punteggi maturati (anzianità di servizio) a cosa varranno?
Secondo la legge 107/15 dal prossimo anno tutti i docenti perderanno in via definitiva la possibilità di conservare il diritto alla titolarità nella nuova sede di destinazione.
La mobilità 2017 – salvo deroghe dell’ultima ora – avverrà solo ed esclusivamente fra ambiti e il punteggio maturato varrà solo per il “raggiungimento” dell’ambito, ma nnon della sede quest’ultima sarà raggiunta solo attraverso la chiamata diretta.
Qual è la nuova procedura della mobilità 2017?
In soldoni: se il docente X è intenzinato a trasferirsi nell’ambito Y perchè vorrebbe come sede la scuola Z, dovrà fare domanda per l’ambito Y se questa sarà accolta dovrà mandare il curriculum alla scuola Z. Il dirigente lo valuterà e se sarà idoneo predisporrà il contratto di tre anni al docente.
Ci sono ancora matgini di trattativa?
L’unica possibilità che il MIUR ha concesso ai sindacati è quella di contrattualizzare almeno la definizione dei criteri generali ai quali dovrebbero attenersi i presidi per scegliere i docenti che tuttavia non potrà prescindere dalla legge 107/15.
Giova ricordare cge il comma 196 della stessa legge prevede che “sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.