Leggere questo articolo consultando l’art.13 del CCNI.
Prima di trasferire nel comune ( prima fase) chi non ha precedenze e dopo aver trasferito i docenti non vedenti, emodializzati e i docenti che hanno chiesto di ritornare nella scuola di precedente titolarità, di cui abbiamo già parlato in precedenti articoli, i docenti con diritto a precedenza di cui all’art.13, saranno trasferiti nel seguente ordine.
1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al comma 1, punto III), 1), 2) (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) dell’art. 13 del contratto;
2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell’art. 13 del contratto per i genitori, o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma, di disabile, limitatamente ai comuni con più distretti;
3) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell’unione civile/ convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 limitatamente ai comuni con più distretti;
4) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell’art. 13 del contratto per assistenza al genitore disabile, limitatamente ai comuni con più distretti;
5) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, punto IV), lettera D) del contratto, limitatamente ai comuni con più distretti;
6) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui prima al comma 14 e successivamente al comma 15 dell’art. 23 del contratto ( consultare articoli citati).
Libero Tassella,SBC
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