Sono i trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell’ultimo decennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art 13 del contratto; ma anche i trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dall’ art. 18, comma 1, lettera A), nonché i trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 18, lettere B) e C).
Ricordiamo che con il CCNI 25/28 il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità è passato da 8 anni a 10 anni.
Libero Tassella.
I secondi a essere trasferiti nella fase comunale dei trasferimenti
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