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Guida legale alla Maturità: requisiti, incompatibilità e sostituzioni

Esami di maturità, risponde il legale

In base alla normativa e alla prassi amministrativa vigente, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato costituisce un obbligo di servizio per il personale docente e dirigente. Tuttavia, la legge prevede specifiche cause di incompatibilità e di legittimo impedimento che possono precludere o giustificare la mancata partecipazione all’incarico di Presidente o di Commissario.

  1. Obbligo di Partecipazione e Incarico

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. L’incarico, una volta conferito, non può essere rifiutato o abbandonato se non per cause di legittimo impedimento, debitamente documentate e accertate. Come precisato, l’inosservanza di tale obbligo è suscettibile di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Quindi, l’incarico non può essere rifiutato o abbandonato, salvo casi di legittimo impedimento documentato, come motivi di salute. In tali situazioni è necessario comunicare tempestivamente l’impedimento e presentare la relativa documentazione entro tre giorni.”.

  1. Requisiti per la Nomina a Presidente e Commissario

La normativa individua precise categorie di personale scolastico che possono o devono presentare domanda per ricoprire i ruoli di Presidente e di Commissario esterno.

  1. Requisiti per i Presidenti

Sono tenuti a presentare istanza di nomina come Presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di II grado. Hanno facoltà di presentare domanda:

  • Dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo.
  • Docenti a tempo indeterminato in istituti di II grado con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
  • Docenti che, oltre ai 10 anni di ruolo, abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio l’incarico di collaboratore del dirigente scolastico.
  • Docenti di ruolo con laurea magistrale o specialistica e almeno 10 anni di servizio.
  • Dirigenti e docenti collocati a riposo da non più di tre anni.
  1. Requisiti per i Commissari Esterni

Possono presentare domanda come commissari esterni:

  • Docenti a tempo indeterminato o determinato (fino al termine dell’anno o delle attività didattiche) in servizio presso istituti di II grado, che insegnano discipline previste per l’ultimo anno o afferenti alle classi di concorso richieste.
  • Docenti che abbiano prestato servizio per almeno un anno negli ultimi tre con contratto a tempo determinato in istituti di II grado e siano in possesso di abilitazione.
  • Docenti di sostegno con abilitazione per la scuola secondaria di II grado.
  • Docenti tecnico-pratici

I compensi.

  1. Designazione dei Commissari Interni

I commissari interni sono designati dai rispettivi consigli di classe tra i docenti, anche a tempo determinato, che insegnano le discipline oggetto della seconda prova scritta e quelle affidate ai commissari esterni. È un componente interno anche il docente della disciplina non linguistica del percorso CLIL.

III. Cause di Incompatibilità

Le incompatibilità mirano a garantire l’imparzialità e la trasparenza delle procedure d’esame, prevenendo conflitti di interesse, anche solo potenziali.

  1. Incompatibilità Territoriali e di Servizio

Non può essere nominato presidente o commissario esterno un docente:

  • Nella propria scuola di servizio.
  • Nelle scuole del medesimo distretto scolastico della sede di servizio.
  • Nelle scuole in cui abbia prestato servizio nei due anni precedenti.
  • Nelle scuole dove abbia già ricoperto l’incarico per due volte consecutive nei due anni precedenti.
  1. Incompatibilità Personali e Conflitto di Interessi

Le principali cause di incompatibilità, che devono essere dichiarate per iscritto da tutti i componenti, sono:

  1. Lezioni private: L’aver impartito lezioni private a uno o più candidati della propria commissione. In tal caso, il componente deve essere immediatamente sostituito.
  2. Rapporti di parentela o affinità: La presenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado, o di rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati da esaminare. In questi casi, l’autorità competente (USR per presidenti e commissari esterni, dirigente scolastico per interni) provvede alla sostituzione. L’ordinanza ministeriale prevede che il Presidente possa disporre deroghe motivate per i soli commissari interni solo in casi di “ineludibile necessità”.
  1. Il Principio Generale di Imparzialità e l’Art. 51 c.p.c.

La giurisprudenza consolidata estende alle commissioni di concorso e d’esame l’obbligo di astensione previsto dall’art. 51 del Codice di procedura civile, le cui cause sono considerate tassative e non suscettibili di estensione analogica. Oltre alla parentela, tali cause includono:

  • Avere un interesse proprio nella procedura.
  • Avere una causa pendente, grave inimicizia o rapporti di debito/credito con uno dei candidati.
  • Essere tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di uno dei candidati.

La giurisprudenza ha chiarito che non ogni rapporto professionale o di conoscenza integra un obbligo di astensione. È necessario che il legame sia così intenso da generare il fondato sospetto che il giudizio non sia imparziale, ma basato su conoscenza personale.

  1. Incompatibilità Disciplinari e Penali

Non possono essere nominati i docenti che:

  • Abbiano subito sanzioni disciplinari superiori alla censura.
  • Siano indagati o imputati per reati di particolare gravità.
  • Si siano resi responsabili di comportamenti scorretti in precedenti sessioni d’esame, che abbiano dato luogo a contestazioni.
  1. Altre Cause di Incompatibilità
  • I docenti di sostegno che hanno seguito candidati con disabilità durante l’anno non possono essere nominati commissari esterni, in quanto devono assistere il proprio alunno durante le prove.
  • I docenti di religione con contratto a tempo indeterminato non hanno titolo per presentare domanda come presidente.
  1. Incompatibilità per Incarichi Politici e Sindacali

La normativa specifica per gli esami di Stato non prevede un divieto assoluto per chi ricopre cariche politiche o sindacali. Tuttavia, la questione va analizzata alla luce dei principi generali sul conflitto di interessi e l’imparzialità.

  • Incarichi politici: Un docente che svolge attività politica può essere nominato presidente o commissario, a condizione che non sussistano le specifiche situazioni di incompatibilità territoriale, di parentela o di conflitto di interessi. La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che l’incompatibilità non deriva dalla mera qualifica soggettiva, ma dalla concreta possibilità di influire sulla procedura.
  • Incarichi sindacali: Analogamente, la titolarità di una carica sindacale non è di per sé ostativa, a meno che non si configuri un conflitto di interessi specifico. È invece prevista una specifica incompatibilità per i docenti che usufruiscono di semidistacco o semiaspettativa sindacale, i quali non possono presentare domanda.

In generale, le note ministeriali e le norme sulla prevenzione della corruzione invitano a una valutazione caso per caso per evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale.

  1. Il Legittimo Impedimento

Il legittimo impedimento è l’unica causa che consente di rifiutare l’incarico o di abbandonarlo una volta iniziato. Deve essere documentato e comunicato tempestivamente (di norma entro 3 giorni) all’organo competente (USR per presidenti e commissari esterni, dirigente scolastico per commissari interni). Le cause riconosciute come legittimo impedimento includono:

  • Gravi motivi di salute: Patologie certificate da una struttura sanitaria pubblica che rendono impossibile lo svolgimento dell’incarico.
  • Gravi motivi familiari: Eventi eccezionali e documentati, come un lutto grave o la necessità di assistenza continua a familiari stretti.
  • Gravidanza e puerperio: Durante i periodi di astensione obbligatoria previsti dalla legge.
  • Mandato parlamentare o amministrativo: L’esercizio di funzioni elettive può costituire causa di impedimento.
  • Beneficiari della Legge 104/1992: Il personale che fruisce delle agevolazioni previste dall’art. 33 della Legge 104/1992 ha facoltà di non accettare la nomina.
  • Cause di forza maggiore: Eventi imprevedibili e oggettivi, come calamità naturali.
  1. Gestione delle Assenze e Sostituzioni

Le assenze devono essere gestite secondo precise regole per garantire la validità delle operazioni d’esame.

  • Assenza temporanea (fino a 1 giorno): La commissione può proseguire le operazioni di correzione degli scritti se sono presenti il presidente (o il suo sostituto) e almeno i commissari della prima e seconda prova. Per il colloquio, invece, l’assenza anche temporanea di un commissario comporta l’interruzione delle operazioni.
  • Assenza prolungata (superiore a 1 giorno): Comporta la sostituzione del componente per l’intera durata residua dei lavori.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)

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