Pubblichiamo su informazionescuola.it una dettagliatissima scheda tecnica redatta da Libero Tassella di Professione Insegnante relativa alla al Contratto integrativo sulla mobilità. La scheda evidenzia tutte le novità contenute nel nuovo contratto e i riferimenti normativi.
Di seguito la scheda.
I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato sia dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari a cattedre per esami e titoli, banditi, rispettivamente con DDG 2012, con DDG 1999 e con DM 1990 nonché dalla graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2013 ovvero con nomina solo giuridica 1.9.2013, in quanto assunti oltre il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni per surroga o scorrimento delle graduatorie, ed attualmente su sede provvisoria , avranno assegnata la sede definitiva con la pubblicazione dei trasferimenti per l’anno scolastico 2014/15.
I docenti neo immessi in ruolo, al fine di ottenere una sede definitiva per l’anno scolastico 2014/15, partecipano alla seconda fase che concerne i trasferimenti da un comune all’altro della medesima provincia
I docenti in questione sono obbligati a produrre domanda di trasferimento nei termini previsti dall’annuale OM
I docenti neo immessi in ruolo su contingente provinciale DOS, con decorrenza 1.9.2013 (posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), non devono presentare domanda di mobilità per il 2014/15, a meno che essi si trovino nelle condizioni dei docenti che non incorrono nelle limitazioni per la partecipazione alla mobilità interprovinciale. Per ottenere la sede di servizio per l’a.s. 2014/15, i docenti neo immessi in ruolo su posto DOS parteciperanno successivamente alle operazioni di utilizzazione per l’a.s. 2014/15. A cura della Direzione Scolastica Regionale, A.T. della provincia di titolarità, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio, essi compileranno un’ apposita scheda documentata di rilevazione dei titolari su posto DOS 2014/15, al fine dell’aggiornamento della graduatoria di tutti i docenti titolari su posto DOS nella provincia. I docenti titolari su posto DOS con decorrenza giuridica 1.9.2011 e precedenti possono presentare domanda di trasferimento interprovinciale su posto DOS; invece, in quanti vincolati per tre anni, non possono presentare domanda di trasferimento interprovinciale i docenti titolari DOS con decorrenza giuridica 1.9.2012 e 1.9.2013. I docenti titolari su posto DOS con decorrenza sia 1.9.2011 sia 1.9.2012, se hanno superato l’anno di prova, possono presentare domanda di passaggio di cattedra interprovinciale, ma solo nell’ambito dei posti DOS.
Nel caso essi non presentino la domanda di mobilità entro il termine previsto dall’OM , ovvero nel caso la presentino, ma non ne siano soddisfatti, in quanto le sedi indicate non risultano disponibili, avranno assegnata comunque una sede d’ufficio tra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti effettuati nella prima fase ( fase comunale) e nella seconda fase ( fase tra comuni diversi della provincia). Infatti l’ultima operazione della seconda fase, prevede il trasferimento d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nelle precedenti operazioni.
N.B. Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
Nella scuola secondaria, il servizio pre ruolo è valutato se prestato nelle scuole statali, nelle scuole pareggiate, in scuole annesse ad Educandati femminili statali. Nella scuola primaria, è valutato se prestato nelle scuole statali, nelle scuole parificate, in scuole annesse ad Educandati femminili statali. E’ valutabile il servizio prestato in scuole popolari, sussidiarie e sussidiate. Il servizio nella scuola paritaria non è valutabile come sevizio pre ruolo, in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera. Si precisa che nella scuola primaria è valutato il servizio pre ruolo, prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano però mantenuto congiuntamente lo stato di paritarie e di parificate. Nella scuola dell’infanzia è sempre valutabile il servizio pre ruolo prestato nelle scuole dell’infanzia comunali. Il servizio pre ruolo nella mobilità è valutato tre punti ad anno.
Limitazioni alla mobilità per i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2012 e 1.9.2013 ( Legge 128/2013).
Il personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2011 quest’anno non avrà più alcun vincolo nella presentazione della domanda di mobilità, in quanto il vincolo quinquennale è stato abrogato dalle legge 128/2013. Pertanto il Docente assunto con decorrenza 1.9.2011 può presentare trasferimento in ambito comunale, provinciale e interprovinciale, e, se ha superato l’anno di prova, anche domanda di passaggio di ruolo e/o di cattedra in ambito provinciale e interprovinciale
In attuazione di quanto previsto dalla legge 128/2013 art. 15 comma 10 bis ( obbligo di permanenza triennale nella provincia in cui si è maturata l’imissione in ruolo) (1), il docente, assunto con decorrenza giuridica 1.9.2012 ( lo scorso anno scolastico 2012/13), potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale solo per l’a. s. 2015/1016, per il 2014/15 potrà presentare solo domanda di trasferimento in ambito provinciale e la domanda di mobilità professionale provinciale e interprovinciale ( passaggio di cattedra e/o di ruolo), se ha superato l’anno di prova.
In attuazione di quanto previsto dalla legge 128/ 2013 art.15 comma 10 bis ( obbligo di permanenza triennale nella provincia in cui si è maturata l’imissione in ruolo) (1) il docente, assunto con decorrenza giuridica 1.9.2013 potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale solo per l’a. s. 2016/17, per il 2014/15 presenterà solo domanda di trasferimento in ambito provinciale per l’assegnazione della sede definitiva, per il 2015/16, se supererà l’anno di prova, potrà presentare domanda di mobilità professionale provinciale e interprovinciale.
(1)«I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2012/13 e seguenti (2013/14) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia solo dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».
Non incorre in tali limitazioni ( vincolo triennale):
(1)il personale docente non vedente ( art. 3 legge 28.3.1991);
(2)il personale docente emodializzato (art. 61 legge 270/82);
(3)il personale docente di cui all’art. 21 della legge 104/92 (portatori di disabilità con un grado di invalidità superiore a 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10.8.1950, n. 648);
(4)il personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo ( ad esempio chemioterapia);
(5)il personale docente di cui al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 ( disabili con connotazione di gravità);
(6)il personale docente che assiste un soggetto portatore di disabilità grave e bisognoso di assistenza continuativa e permanente di cui all’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (i genitori anche adottivi o coloro che esercitano legale tutela di portatori di disabilità in situazione di gravità, il coniuge) il figlio in grado di prestare assistenza (1) al genitore disabile in situazione di gravità. In qualità di referente unico. Qualora entrambi i genitori o siano deceduto siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio o della figlia disabile grave, perché totalmente inabili, uno dei fratelli o una delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile. In situazione di gravità. (per informazioni più detagliate si legga attentamente il punto Vdell’art. 7 del CCNI
N.B. I docenti che assistono un genitore in situazione di gravità ( art. 33, c. 5 e 7 legge 104/92) in qualità di referente unico, immessi in ruolo in altra provincia con decorrenza con decorrenza giuridica 1.9.2012 ovvero 1.9.2013 sono esclusi dal vincolo quinquennale per il trasferimento tra province diverse per l’a. 2014/15 (art. 2 del CCNI). Tuttavia essi non potranno godere della precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti, ma solo nelle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2014/15 operazioni disciplinate da uno specifico contratto che probabilmente sarà sottoscritto nel giugno 2014.
(1)Il docente, che assiste un genitore in situazione di gravità ( art. 33, c. 5 e 7 legge 104/92) in qualità di referente unico potrà usufruire nella mobilità provinciale della precedenza alle seguenti condizioni: 1) impossibilità documentata del coniuge del disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi, 2) impossibilità da parte di ciascun altro figlio del disabile di effettuare l’assistenza per motivi oggettivi documentati con autodichiarazione, ( autodichiarazione non necessaria in caso si conviva con il genitore disabile, 3) essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’a.s. 2013/14 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/ 2001. In assenza anche di una sola di queste quattro condizioni, i docenti che assitono un genitore in situazione di gravità non hanno diritto alla precedenza nei trasferimenti nell’ambito provinciale e potrà essere fruita solo nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Mobilità professionale per i neo immessi in ruolo.
I docenti neo immessi in ruolo ( 1.9.2013), pur in possesso dei requisiti previsti per il passaggio di cattedra e/o di ruolo, non possono produrre domanda di mobilità professionale per l’a.s. 2014/15 in quanto, alla data di presentazione della domanda di mobilità, essi non hanno ancora superato il periodo di prova.
Assegnazione provvisoria per i neo immessi in ruolo.
Il docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica 2011 e anni scolastici precedenti, potrà chiedere l’assegnazione provvisoria per il medesimo insegnamento o in subordine per altro insegnamento di cui è in possesso del titolo di abilitazione sia nell’ambito della provincia di titolarità sia nella provincia di ricongiungimento per il prossimo anno scolastico 2014/15, se ne sussistono i motivi di seguito analiticamente indicati:
ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
ricongiungimento alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;
gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazioni sanitarie.
I docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2012 e con decorrenza giuridica ed economica 1.9. 2013 non possono presentare per l’a. s. 2014/15 né la domanda di utilizzazione né di assegnazione provvisoria, essendo soggetti a un vincolo triennale per la mobilità sia definitiva sia annuale con le seguenti precisazioni:
Il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2012 e 1° settembre 2013, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui all’ art. 8 punti I, III, IV, VI e VII del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ,ivi compreso il personale docente della provincia di Trento. Le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2012 e 1° settembre 2013 , che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia.
I consigli pratici per i docenti neo immessi in ruolo 1.9.2013
Leggere attentamente del CCNI i seguenti articoli e allegati:
art 2, art.3, art. 6, art.7, art. 9, art. 13 comma 2,art. 14, art. 17, art. 18, art. 19, art. 25, allegato C (relativamente alla seconda fase dei movimenti); allegato D ( tabella valutazione dei titoli e dei servizi e le relative note).
Leggere attentamente della O. M i seguenti articoli art. 2, art. 3, art. 4, art 9 ( si raccomanda una lettura analitica ed approfondita).
Per la compilazione dei modelli di domanda attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nei seguenti allegati:
scuola dell’infanzia allegato G3
scuola primaria allegatoH3
scuola secondaria primo grado allegato I/4
scuola secondaria secondo grado allegato J/4
Libero Tassella, scheda aggiornata il 27.12.2013