HomeScuolaNuove classi di concorso slim: cosa rischiano i precari?

Nuove classi di concorso slim: cosa rischiano i precari?

Nell’articolo precedente abbiamo pubblicato, senza alcun commento, le nuove classi di concorso. Come avete sicuramente notato tali classi sono state accorpate e rese “slim” questo per garantire una maggiore flessibilità che dovrebbe consentire di andare a coprire quei posti attualmente cavanti e parte di essi destinati ai precari. Di seguito pubblichiamo il commento di Carlo Forte.

Le classi di concorso subiranno un riduzione di circa il 33%: dalle attuali 168 a 114. Ma la riduzione, nel senso dell’accorpamento di molte tra le classi attualmente vigenti, consentirà di riassorbire appena 224 docenti in esubero su altre 7mila. È quanto si legge nella relazione tecnica al nuovo regolamento sulle classi di concorso varato in prima lettura dal governo il 31 luglio scorso. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 64 del decreto legge 112/95. Ed è finalizzato ad aumentare la fungibilità degli insegnamenti, così da agevolare le reciproche sostituzioni. In ciò agevolando anche il riassorbimento degli esuberi. Che secondo la relazione tecnica, nell’organico di diritto 2014/2015 sono stati 7393. Sempre secondo i tecnici del governo, se già da quest’anno fossero state applicate le nuove disposizioni gli esuberi sarebbero scesi a 7169. Un dato confortante che, però, non risolve il problema.

Tant’è che l’esecutivo, nell’articolo 3, comma 3, dello schema di regolamento ha ribadito la vigenza delle norme che prevedono l’utilizzazione dei docenti in esubero anche secondo il solo titolo di studio. E nella relazione tecnica viene data rilievo a tale rinvio anche nelle considerazioni finali, ponendo in luce la necessità di applicare il nuovo regolamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tra gli accorpamenti, il record spetta alla nuova classe di tecnologia e tecniche della comunicazione multimediale, che ne accorpa ben 6 tra quelle attualmente in vigore. Nella maggior parte dei casi, però, le fusioni si limitano a un massimo di due classi. Come per esempio le vecchie classi di elettronica ed elettrotecnica.

Oltre agli accorpamenti, il governo ha intenzione di introdurre 11 nuove classi di concorso. Tra queste, anche «lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)» e tutto un gruppo di nuove classi di concorso relative agli insegnamenti che vengono effettuati nei licei musicali e coreutici. Che allo stato attuale sono gli unici istituti a non avere docenti di ruolo titolari nelle discipline di indirizzo. L’iter di approvazione del nuovo regolamento giungerà a compimento dopo l’acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti, della conferenza unificata e del Consiglio di stato. Dopo di che dispiegherà effetti.

Sebbene le elezioni del consiglio superiore della pubblica istruzione si siano svolte regolarmente e l’organo tecnico-consultivo potrebbe già operare, il governo ha ritenuto di avvalersi di una recente norma di legge che estromette il Cspi dal diritto- dovere di esprimersi. E ciò accorcerà il tempi di emanazione del provvedimento. Che è finalizzato anche e soprattutto a consentire l’indizione dei prossimi concorsi a cattedra avvalendosi delle nuove classi di concorso.

Il governo ha ricordato nella relazione illustrativa che l’indizione del prossimo concorso è prevista dall’articolo 1, comma 114 della legge 13 luglio 2015 n.107. E servirà a riequilibrare il sistema di accesso all’insegnamento con riferimento al principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione. Un riequilibrio che si rende necessario anche a seguito del varo del piano straordinario di assunzioni, previsto dalla stessa legge 107/2015. Che nella fase straordinaria (in senso stretto) prevede un forte sbilanciamento in favore delle graduatorie a esaurimento. Nella fase B e nella fase. C, infatti, le assunzioni da concorso riguarderanno solo gli aspiranti inclusi nelle graduatorie del 2012: 14mila in tutto, senza contare che molti di loro sono già stati assunti nella fase «0» e che parteciperanno anche alla fase «A».

La maggior parte dei posti dunque sarà coperto tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. Resta il fatto, però, che la legge 107/2015 non ha previsto l’abrogazione dell’articolo 399 del testo unico: la norma che prevede l’applicazione del criterio duale all’atto del reclutamento (metà dal concorso e metà dalle graduatorie a esaurimento). Anzi, il legislatore ha ritenuto di citarlo più volte espressamente, in ciò rafforzandone la vigenza. Ma va anche detto che la legge 107/2015 non prevede alcuna norma speciale diretta a consentire ai neoabilitati di entrare nelle graduatorie a esaurimento. E ciò induce a ritenere che la vigenza delle gae e, con esse la sopravvivenza del criterio duale, rientri solo ed esclusivamente in una sorta di disciplina transitoria volta a traghettare il reclutamento dei docenti verso un nuovo sistema fondato solo sul concorso ordinario.

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