La valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera è regolata dall’articolo 485 del decreto legislativo 297/94. Tale norma non prevede la valutazione dei servizi nelle scuole paritarie. E ciò è dovuto, con ogni probabilità, al fatto che all’epoca in cui è entrata in vigore le scuole paritarie non esistevano.
Per lo stesso motivo la normativa contrattuale che regola i trasferimenti d’ufficio (e dunque anche le graduatorie di istituto ai fini dell’individuazione del docente soprannumerario perdente posto da trasferire d’ufficio) non considera i servizi presso le paritarie. La normativa di riferimento, infatti, si limita a un mero rinvio ai servizi validi ai fini della riscotruzione di carriera. In entrambi i casi si tratta, evidentemente, di comportamenti omissivi da parte, rispettivamente, del legislatore (che non ha riformato l’articolo 485 del testo unico in sede di emanazione della legge 62/2000, istitutiva della parità scolastica) e del tavolo negoziale (in tale sede si sarebbe po
tuto ovviare a questo problema fino da 2000). Difficilmente, peraltro, i relativi effetti potrebbero essere sanati in sede di giudizio. Perchè la materia è regolata da norme speciali. In via meramente astratta, sarebbe ipotizzabile un’azione volta a sollevare una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sulla ricostruzione di carriera, nella parte in cui non prevedono la valutazione dei servizi prestati presso le scuole paritarie. Ma si tratta di un’ipotesi del tutto residuale che, difficilmente,
potrebbe trovare accoglimento già da parte del giudice di merito. La giurisprudenza, infatti, in tale materia si è sempre limitata a prendere atto dell’esistente e a decidere di conseguenza (da ultimo: Corte d’appello diTrento, 11 luglio 2013).
Carlo Forte