Il Movimento 5 Stelle presenta un’interrogazione al ministro dell’Istruzione sugli effetti della riforma Gelmini.
Ecco il testo integrale dell’interrogazione:
“Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che, a parere degli interroganti:
il comma 3, dell’articolo 26 (rubricato quale Disciplina dei lettori di scambio), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cosidetta riforma Gelmini) di là dalle intenzioni non regola affatto la materia in oggetto, di cui ai commi precedenti, ma modifica radicalmente e in senso peggiorativo la disciplina legislativa sui lettori di madrelingua straniera;
tale articolo della riforma Gelmini non solo è in palese contrasto con il diritto dell’Unione europea (in particolare con i princip î di diritto comunitario enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee) ma, di fatto, ha finito per discriminare da un punto di vista sia economico sia giuridico la categoria dei lettori di madrelingua straniera alla quale è già stato riconosciuto con la legge 5 marzo 2004, n. 63 «un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli»;
un’interpretazione restrittiva della norma – così com’ è stata applicata, in particolare, nell’Università di Catania, nonché in altre quali Siena, Bergamo e del Salento – con delibera del 13 luglio 2012, ha causato una «revisione del trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera, nonché rideterminazione della loro retribuzione, secondo le indicazioni dell’art. 26 della legge 240/2010», vale a dire ha comportato una riduzione dello stipendio di circa il 45 per cento, oltreché un sostanziale arretramento di carriera e la cancellazione degli scatti di anzianità maturati;
va considerato, altresì, che i lettori del capoluogo etneo, che risulta abbiano adito il Tribunale di Catania nella persona del giudice del lavoro (per cui si veda la sentenza n. 517 del 3 febbraio 2010), hanno richiesto, in particolare, l’adeguamento retributivo e il pagamento delle differenze (in forza di una ricostruzione della carriera ab origine), estendendolo al riconoscimento dell’unitarietà del proprio rapporto di lavoro a far tempo dalla prima assunzione (art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382), e quindi alla declaratoria di nullità del contratto come CEL (stipulato dall’anno accademico 1994-95), alla regolarizzazione della posizione previdenziale e ai danni subiti per il comportamento tenuto dall’Università e dallo Stato. Detto ricorso – in attesa del risultato del processo di appello – oltre ad aver accolto il diritto dei ricorrenti «a percepire un trattamento retributivo pari al 100% di quello previsto per i ricercatori confermati a tempo definito, compresi gli scatti di anzianità, con decorrenza dal 1° maggio 2004», ha nel medesimo tempo condannato l’Università di Catania «al pagamento delle consequenziali differenze retributive», alla «rivalutazione monetaria degli interessi» maturati, alla «regolarizzazione retributiva», nonché alla «rifusione delle spese di giudizio»;
il caso dei lettori di madrelingua straniera – collaboratori ed esperti linguistici è stato ampiamente seguito e monitorato dalla stampa: in particolare giova citare le dettagliate analisi apparse sui siti web ustation.it (M. Spalletta, 2 maggio 2013) e justice.it (legge Distefano, 13 giugno 2013);
considerato che:
i lettori che versano in questa situazione e che attualmente hanno subito una forte riduzione dello stipendio – per quel che concerne le diverse facoltà dell’Università di Catania – ammontano a più di quaranta, ma numerosi altri casi, come sopra accennato, sono presenti in altre Università (Siena, Bergamo e Lecce);
non vi è alcuna certezza, per questa categoria di lavoratori, entro il quadro di una posizione contrattualmente stabile e definita, né di veder ripristinato lo stipendio attualmente decurtato, né tantomeno di poter recuperare le somme arretrate;
a far tempo dagli anni Novanta sono state intraprese numerose azioni legali volte al riconoscimento di uno stato giuridico con la regolarizzazione della posizione assicurativa e pensionistica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;
se risultino i motivi per cui un’applicazione pedissequa e palesemente restrittiva – a giudizio degli interroganti – del comma 3 dell’art. 26 della cosiddetta riforma Gelmini abbia coinvolto solo un numero limitato di Università, causando un’evidente disparità di trattamento;
quali provvedimenti e iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro intenda adottare senza indugio affinché tale situazione, che penalizza ingiustamente una categoria di lavoratori nelle misure e nelle proporzioni sopra descritte, possa essere sanata;
se non si intenda in particolare riaprire un tavolo di confronto per evitare nuovi contenziosi e favorire il sereno svolgimento dell’attività didattica.”