La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 24/2026 depositata il 12 gennaio 2026, ha stabilito un importante precedente per gli ex LSU ATA co.co.co. provenienti da cooperative con socio pubblico. La decisione, che ha accolto il ricorso di un singolo lavoratore, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro con il Ministero dell’Istruzione, nonostante l’inquadramento formale presso una cooperativa.
Il lavoratore, che aveva operato come collaboratore scolastico svolgendo mansioni ordinarie e continuative all’interno delle scuole, ha dimostrato in giudizio di essere soggetto alle direttive del MIUR. Ordini di servizio, autorizzazioni per ferie e permessi venivano infatti gestiti dal dirigente scolastico e non dalla cooperativa. Questo elemento è stato cruciale per il riconoscimento della subordinazione.
Tuttavia, la sentenza non è applicabile ai lavoratori ex LSU ATA impiegati presso cooperative private, dove le condizioni contrattuali e organizzative risultano differenti. Gli esperti legali invitano alla prudenza nell’avviare azioni analoghe, evidenziando il rischio di condanne alle spese per i lavoratori.
Questo caso rappresenta un passo significativo nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori, ma richiede una valutazione attenta prima di intraprendere iniziative simili.
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