HomeConcorsi e TFATabella A: valutazione titoli concorso scuola 2020 Infanzia e Primaria

Tabella A: valutazione titoli concorso scuola 2020 Infanzia e Primaria

Il ministro Azzolina ha pubblicato la bozza relativa la  tabella valutazione titoli per la scuola dell’Infanzia e Primaria per il concorso scuola 2020.

Ricordiamo che ancora si tratta di una bozza anche se crediamo che la definitiva sarà molto simile.

Oltre alla Tabella valutazione Titoli ha fornito ai sindacati anche la bozza del bando di concorso.

Tabella A

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, adottata ai sensi dell’articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Ai sensi dell’articolo 400, comma 9 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Concorso scuola 2020, le avvertenze generali

Tipologia Punteggio
A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posto comune per la scuola dell’infanzia o primaria
A.1.1 Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito

Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 1,50

Punti

se p ? 75: 0 punti

 

se p > 75:

p–75 punti, arrotondati

5

al secondo decimale

dopo la virgola

 

ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi

A.1.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all’estero, riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l’attribuzione di ulteriori

 

Nel caso di abilitazioni per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.

 

 

 

 

 

 

Punti 5

A.2 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità,

 

per la scuola dell’infanzia o primaria
A.2.1 Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito.

Le specializzazioni il cui punteggio non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 1,50

 

Punti

se p ? 75: 0 punti

 

se p > 75:

 

p–75 punti, arrotondati

5

al secondo decimale

dopo la virgola

 

ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi

A.2.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione cui si è avuto accesso tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l’attribuzione di ulteriori

 

Nel caso di specializzazioni conseguite attraverso un unico percorso per più gradi, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.

 

 

 

 

 

 

Punti 5

B Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)  

Punti 3,5

B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo)  

Punti 3

B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo)  

Punti 3

B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56  di ambito musicale (si valuta un solo titolo)  

Punti 3

B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma Punti 2

 

accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati (per ciascun titolo)
B.6 Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo)  

 

Punti 2

B.7 Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo)  

Punti 2

B.8 Diploma accademico di I livello conseguito nei conservatori di musica di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009 n. 124 ovvero presso gli istituti superiori di studi musicali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 marzo 2013 n. 243, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.4 (si valuta un solo titolo)  

 

 

Punti 2

B.9 Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titolo di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo)  

Punti 1,5

B.10 Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi (per ciascun titolo)  

Punti 1,5

B.11 Ulteriore abilitazione sullo specifico posto (per ciascun titolo) Punti 2
B.12 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005 (per ciascun titolo)  

Punti 5

B.13 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo  

Punti 5

B.14 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449,

ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n.

230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo)

 

 

Punti 5

B.15 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM (per ciascun titolo)  

Punti 5

B.16 Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo)  

Punti 1

B.17 Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con Punti 2

 

disabilità, per ciascun titolo

Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali sul sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene valutato invece qualora si tratti di un ulteriore titolo di specializzazione.

B.18 Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un Paese UE (per ciascun titolo)  

Punti 1,5

B.19 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2 (per ciascun titolo)  

 

 

Punti 1

B.20 Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto, (per ciascun titolo e viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)  

 

C1 Punti 1

C2 Punti 2

B.21 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale (per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici)  

Punti 0,5

B.22 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92  

Punti 1,5

C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.

Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

 

 

 

Punti 0,5

per ciascun anno di servizio

Concorso scuola 2020, le avvertenze generali

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