E’ durata un bel po’ la controversia relativa alla ricostruzione di carriera di una dipendente ATA che, prima dell’immissione in ruolo, aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato. Il MIM non intendeva riconoscergli il servizio non di ruolo nella ricostruzione di carriera e ai fini delle progressioni stipendiali.
Rivedere la disciplina in materia di comportamento a scuola? Esperti a confronto.
Il Sindacato Generale Scuola ha sempre sostenuto che tale omesso avanzamento professionale, in base all’art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994, fosse illegittimo e in contrasto con l’art. 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Da un’analisi approfondita della normativa nazionale e del diritto dell’Unione Europea, in particolare dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ed alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha interpretato la clausola 4 dell’Accordo quadro come un divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.
E’ stato inoltre disapplicato l’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico Scolastico) nella parte in cui prevedeva un riconoscimento parziale dell’anzianità di servizio dell’amministrativo, ritenendo che tale disposizione fosse in contrasto con il “principio di non discriminazione” sancito dall’Accordo quadro e dalla giurisprudenza europea. Ancora una volta la Corte di Giustizia europea fa sentire il suo “peso” dichiara Mucci.
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