Il docente neo immesso in ruolo nella scuola secondaria in caso del superamento del test finale e di una valutazione finale positiva, decade da ogni graduatoria di merito, ad esaurimento e di istituto, a stabilirlo è l’art.46, che modifica l’art.13 del D.lvo n.59/2017.
Per quanto riguarda la decadenza, il comma 3 bis dell’art 399 del TU, introdotto dalle legge 159/2019, derogava per le sole graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami.
Tale deroga ora non è più prevista dal DL 36 che non fa alcuna distinzione tra graduatorie di merito dei concorsi ordinari e dei concorsi riservati o straordinari.
Il suddetto art.46 introduce delle novità anche sul versante dei vincoli nella mobilità per i docenti neo immessi in ruolo nella scuola secondaria.
Si ricorderà che il legislatore era già intervenuto nel 2019, in una materia squisitamente contrattuale, con la Legge 159, prevedendo per i docenti immessi in ruolo a qualunque titolo dall’a.s. . 2020/21 un vincolo quinquennale nella mobilità e successivamente nel 2021 con la Legge 106 una riduzione da 5 a 3 anni di tale vincolo.
Nel 2022 poi è intervenuto il CCNI 22/25 che al comma 7 art.2 ha previsto per i docenti vincolati, limitatamente al primo anno di immissione in ruolo, la possibilità di presentare domanda di trasferimento per una sede diversa da quella ottenuta all’atto dell’ immissione in ruolo.
Il DL 36 per i docenti della scuola secondaria che saranno reclutati con le nuove procedure previste nel Decreto prevede la conferma nell’istituzione scolastica dove essi hanno svolto e superato l’anno di prova, dove dovranno permanere per tre anni compreso l’anno di prova prima di poter presentare domanda di mobilità.
A tale vincolo possono derogare i docenti beneficiari dei commi 5 e 6 della Legge 104/92 se i benefici sono sopraggiunti dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Se i docenti neo immessi in ruolo non possono presentare nei due anni successivi l’anno di prova, che ricade nel conteggio dei tre anni, domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o di ruolo, potranno invece presentare ogni anno domanda di Utilizzazione e di Assegnazione ma solo per sedi della provincia di titolarità, inoltre, se non depennati dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto, potranno accettare un contratto a tempo determinato di durata annuale per un’ altra classe di concorso o un’altra tipologia di posto nella provincia di titolarità ovvero in altra provincia.
Precisiamo che quanto indicato nel presente articolo riguarda coloro che saranno immessi in ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie dei concorsi previsti dal DL 36, per gli altri docenti neo immessi in ruolo a qualunque titolo dal 20/21 restano in vigore le norme previste dalla Legge 106/2021 comma 2 lett.f. art.58 e dal CCNI 22/25 art. 2 comma 7 e per quanto riguarda le Assegnazioni Provvisorie, i Decreti Sostegni ter e Prezzi, nonché quanto sarà a breve definito nel prossimo CCNI 22/25 sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie che dovrebbe essere siglato entro il mese di giugno.
È appena il caso di segnalare che l’art.46 potrebbe subire modifiche nella fase di conversione in Legge del DL 36 ora in discussione al Senato, gli emendamenti relativi all’art.46 saranno discussi il 17 giugno mentre il DL dovrebbe essere votato in Senato il 20 giugno.
Libero Tassella
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