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Docenti-educatori: i soliti esclusi. Continuano le discriminazioni da parte del Miur. Niente assunzioni, niente bonus, niente concorso

Riceviamo e pubblichiamo

Nonostante in Gae (graduatorie ad esaurimento) dal 2002, cioè da quando hanno conseguito l’abilitazione con concorso bandito dal Miur, i precari appartenenti alla classe di consorso PPPP, cioè quella dei docenti-eduatori, continuano a subire dei soprusi da parte del Governo che li ha totalmente esclusi sia dal piano assunzionale della legge 107/2015, sia dalla possibilità di partecipazione al recente Bando concorso della scuola. Eppure i docenti educatori, sono equiparati giuridicamente e economicamente agli insegnanti della Primaria. E lo sanno bene i “Legali per il Personale Educativo”, che hanno di recente presentato ricorso dopo l‘ennesima ingiustizia subito dai docenti educatori: l’esclusione dal bonus dei 500€. Infatti secondo il Miur gli educatori continuano a essere non docenti. Ma il bonus aggiornamento spetta agli educatori allo stesso modo degli altri docenti. Intanto perche la legge impone a tutto il personale della scuola l’obbligo di aggiornamento e quindi implicitamente anche agli educatori, sebbene siano stati esclusi. Secondo perchè, il personale educativo è personale docente. E non sono gli educatori a dirlo, ma il loro contratto collettivo nazionale. Lo dice la Corte del Conti ed infine il TAR Lazio in una sentenza del 2014, che ha rimarcato che il personale educativo è personale docente equiparato a tutti gli effetti ai docenti della scuola primaria. Altro aspetto di disuglianza riguarda, come più volte ribadito, la mancata possibilità di migrazione professionale verso la primaria, per il personale educativo, nonostante l’equiparazione, mentre è permesso il contrario. Il personale educativo è equiparato giuridicamente ( ex art.121 DPR 417/74 ) ed economicamente ( ex art. 129 e 133 del Ccnl attualmente in vigore) ai docenti della scuola primaria. Tale equiparazione è stata ulteriormente confermata da recenti provvedimenti giurisdizionali del TAR Lazio e del Consiglio di Stato nonché, da ultimo, dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l’accesso di tale categoria alle prove preselettive al TFA sul sostegno della Scuola Primaria. Non si capisce perchè il MIUR continua inspiegabilmente a non consentire il passaggio di ruolo sulla scuola primaria, mobilità professionale che, invece, è consentita ai docenti della scuola primaria: è quindi possibile passare dalla classe di concorso “EEEE” (insegnanti di scuola primaria) a quella “PPPP” ( Personale Educativo ) ma non l’inverso…Assurdo. La totale esclusione del personale educativo dalla Legge 107/15, ha sicuramente delle ripercussioni negative su tale categoria di “docenti”, non considerati tali e sebbene uguali non usufruiranno della soppressione della riforma Gelmini che prevede organici bloccati dal 2009 (D.P.R. 81/2009); delle immissioni in ruolo straordinarie su tutto il territorio nazionale fasi B e C; della bonus card pari ad euro 500 per la formazione prevista da CCNL (art. 129 – azioni funzionali all’attività educativa – comma 4 “Rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”). Ciò nonostante l’equiparazione giuridica ed economica degli educatori agli insegnanti della Scuola Primaria. Ricordiamo che il CCNL art. 25, commi 1 e 2 Capo IV – docenti “il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali”, compreso “il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”. La deliberazione n. 58 del 12 novembre 1992 della Corte dei Conti sancisce, segnatamente agli educatori del personale educativo, che l’attività da essi svolta è qualificata come “insegnamento” e ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria. L’art. 398, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l’applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguaglio al ruolo dei «professori di scuola primaria». L’art. 3 del DDG del 13 luglio 2011 sancisce la partecipazione a pieno titolo per il personale educativo al concorso a Dirigente Scolastico.
La riforma della scuola, in quanto tale, non dovrebbe considerare tutti i suoi operatori? Perché puntualmente si assiste a continue disparità di trattamento? Risulta doveroso precisare, per l’ennesima volta, ai legislatori ed ai tecnici del Ministero che l’Ordinanza del Consiglio di Stato e la Sentenza del TAR Lazio entrambe del 2014 ed entrambe passate in giudicato e depositate al MIUR, hanno stabilito la possibilità per il personale educativo di partecipare ai bandi per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, contrariamente a quanto disposto dal D.M. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 e s.m.i.,sulla base della mera equipollenza tra abilitati sui posti di personale educativo e abilitati all’insegnamento nella scuola primaria.
Di conseguenza ció che viene contestato al Miur da parte dei legali è la disparità di trattamento rispetto al restante personale docente, poiché esclusi ingiustamente da un diritto ed un obbligo allo stesso tempo, spettante alla nostra categoria. “Discriminati e dimenticati senza una valida motivazione, se non per pura dimenticanza o mera volontà politica”. Tra l’altro il ruolo dell’ educatore ha origini lontane, molti educandati, convitti nazionali ed annessi hanno una storia lunga e sono resisti nel tempo, alle guerre e crisi. Se ciò è stato possibile lo si deve soprattutto al lavoro svolto negli anni dagli educatori con impegno, serietà, disciplina ed amore verso i ragazzi. Tutte caratteristiche queste che fanno dell’ educatore un docente non di serie B come il Miur vorrebbe trattare il personale educativo ma una figura da valorizzare e potenziare

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