A integrazione del comunicato unitario con il quale i Segretari generali hanno annunciato le azioni a sostegno della mobilitazione della categoria in previsione della giornata di sciopero del 24 novembre p.v., forniamo alcune precisazioni in merito alla proclamata sospensione delle attività non obbligatorie.
Le attività obbligatorie sono quelle descritte negli articoli 28 e 29 del CCNL e comprendono quindi:
– l’attività di insegnamento (art. 28);
– le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi (art. 29), da effettuarsi nella misura di 40+40 ore.
Costituiscono attività non obbligatorie:
– le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento (art. 30 del CCNL);
– le attività oggetto di ampliamento dell’offerta formativa e le prestazioni professionali (art.
32 del CCNL);
– le attività strumentali connesse alla realizzazione del POF (art. 33 del CCNL);
– le attività di collaborazione offerte ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di
particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica (art. 35 del CCNL).
– lo svolgimento di visite guidate, gite e viaggi di istruzione. Non costituendo attività
– bbligatoria, può essere oggetto della sospensione prevista dalla vertenza anche il rifiuto di svolgere tali attività.
– Ogni forma di collaborazione, anche volontaria che normalmente si presta, in ogni singola unità scolastica, per la buona riuscita delle attività didattiche e di funzionamento.
In questa fase vertenziale, è opportuno che tali collaborazioni siano sospese, per rafforzare le iniziative di pressione e mobilitazione messe in campo.