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IL PERSONALE IN SCIOPERO NON VA SOSTITUITO, LA DIFFIDA DEI COBAS

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche della Sardegna
LORO SEDI
Al Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Sardegna CAGLIARI
e, p.c.
Al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
in persona del Ministro pro tempore – ROMA
Segreteria del Ministro
Capo Segreteria tecnica, fax: 0658492087
Ufficio di Gabinetto – MIUR
fax: 0658492820
Ai Dirigenti degli Ambiti Scolastici Territoriali
U.S.T. CA-NU-OR-SS
Al personale Docente ed ATA
Alle RSU
Istituzioni Scolastiche della Sardegna
Alla STAMPA
OGGETTO: SCIOPERI del 4, 5 e 12 maggio 2016. Invito rispetto normativa
e Atto Stragiudiziale di Diffida dei COBAS.

La scrivente Organizzazione Sindacale COBAS – Comitati di Base della Scuola della Sardegna, in relazione alle giornate di SCIOPERO della SCUOLA indette contro le prove INVALSI ed altro, indette da codesta O.S. per i giorni 4 e 5 maggio 2016, per i Docenti della scuola elementare (in Sardegna anche per gli ATA) e per il 12 maggio 2016 come giornata di SCIOPERO Generale della SCUOLA per i Docenti e ATA di tutti gli Ordini di Scuola, come da comunicazione del MIUR, nota prot. n. 10277 del 20/04/2016, PREMETTE quanto segue.
I Dirigenti Scolastici in occasione di ogni sciopero, per l’art. 2, comma 3 del vigente Accordo Nazionale di attuazione della Legge n°146/1990 del 3-3-1999:
1) “… inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero …”, e quindi non possono e non devono imporre obbligatoriamente al personale di comunicare l’adesione o meno allo sciopero;
2) devono dare ampia e tempestiva informazione dello sciopero al personale e alle famiglie, con comunicazione a queste ultime della possibilità di riduzione o anche sospensione del servizio in quella giornata (“… almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie …”).
La scrivente Organizzazione Sindacale RICORDA inoltre CHE il personale in sciopero non può essere sostituito né per la mera sorveglianza né per far svolgere alla classe qualsiasi attività, ivi incluso per somministrare le prove INVALSI, non essendo esse attività comprese nei “… servizi minimi essenziali …” (tassativamente indicati nella Legge n° 146/1990), da garantire in caso di uno sciopero (ricorrendo anche alla sostituzione del personale in sciopero, che in tali occasioni è consentita limitatamente al personale Educativo ed ATA e solo in alcune particolarissime e residuali situazioni);
né, tanto meno, tale divieto può essere aggirato dai Dirigenti Scolastici mediante riorganizzazioni del servizio effettuate tramite la modificazione dell’orario di lavoro, la
designazione di docenti diversi da quelli in servizio durante il normale orario delle lezioni, e/o cambiando data e orario di svolgimento delle prove rispetto a quelle già
stabilite dall’INVALSI o adottando qualsiasi altra pratica tendente a somministrare, in ogni caso, le prove INVALSI;
tali riorganizzazioni rientrano, infatti, a pieno titolo, nell’attività di sostituzione del personale in sciopero che – relativamente alla somministrazione delle prove INVALSI –
integra gli estremi di una CONDOTTA ANTISINDACALE, prevista e punita dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n° 300/1970).
Questo, infatti, è stato statuito dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, – Giudice dr.ssa Giovanna Palmieri, in merito al procedimento ex art. 28 dello Statuto dei
Lavoratori azionato dai COBAS SCUOLA avverso le condotte antisindacali poste in essere dai Dirigenti Scolastici di due Istituti romani negli scorsi anni.

Il dispositivo del provvedimento dichiara tra l’altro che:
“… la sostituzione del personale in sciopero è stata disposta non per lo svolgimento di attività specificatamente indicate nella L.146/90, non rientrando lo svolgimento delle attività di somministrazione delle prove Invalsi nella tipologia dei servizi pubblici essenziali ivi previsti, da considerarsi tassativa …”.
(Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dr.ssa Giovanna Palmieri, sentenza n. 16718/2012, causa COBAS SCUOLA contro Miur + Altri).
Si aggiunga, inoltre, che si è avuta notizia di modifiche d’orario, predisposte da taluni Dirigenti Scolastici, previste sia per il personale Docente che per il personale ATA, con le quali si dispone l’anticipazione dell’orario di alcune/i al fine di inficiare l’eventuale adesione agli scioperi.
Si ricorda che ove il personale Docente della prima ora aderisse allo sciopero non può essere organizzato alcun servizio sostitutivo poiché le/gli alunne/i non devono semplicemente entrare a scuola per sciopero dell’insegnante.
Analogamente ove aderisse allo sciopero il personale collaboratore scolastico (integralmente o singolarmente nei casi di unica presenza in servizio all’inizio delle lezioni) la scuola non può essere aperta e vigilata da altro personale (anticipante l’orario) o in servizio presso altra scuola poiché anche tale pratica si può chiaramente individuare quale SOSTITUZIONE di PERSONALE in SCIOPERO.
Inoltre, si è avuta notizia che in talune situazione alcune/i Dirigenti Scolastici abbiano ventilato la possibilità (nel caso di mancata apertura della scuola da parte dei collaboratori/trici in sciopero) di richiedere alle/agli insegnanti in servizio la “transumanza” delle/degli alunne/i presso la sede centrale, o altri locali scolastici, nei quali effettuare le prove Invalsi con le/gli stessi docenti accompagnatori o con altre/i docenti disponibili alla bisogna.
Tralasciando i gravi aspetti di ordine deontologico nei confronti delle/dei colleghe/i scioperanti, da parte delle/dei docenti che si rendessero disponibili verso tale illegittima ed illegale pratica sostitutoria di personale in sciopero, riteniamo che le/gli stesse/i si assumerebbero anche una gravissima responsabilità personale (penale e civile) in relazione ad ogni “episodio” che dovesse malauguratamente accadere durante tale “accompagnamento” in altra sede scolastica diversa da quella di servizio.
Infine, si è verificato che in diverse istituzioni Scolastiche è stato indicato al personale docente ed ATA che si possa comunicare sia l’eventuale adesione che la NON adesione allo sciopero. La norma chiaramente prevede che il Dirigente Scolastico DEBBA richiedere esclusivamente l’eventuale e volontaria comunicazione di ADESIONE allo sciopero. In taluni altri casi si è addirittura comunicato che sia le/gli scioperanti che le/i non scioperanti siano tenute/i a comunicare telefonicamente tale loro determinazione entro le ore 08.00 della mattina dello sciopero presso la segreteria dell’Istituzione Scolastica.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS – Comitati di Base della Scuola della Sardegna
INVITA
i Dirigenti scolastici a dare piena ed integrale esecuzione alla normativa vigente, astenendosi dal porre in essere comportamenti idonei a svilire il legittimo esercizio del diritto di sciopero, DIFFIDANDO altresì i medesimi Dirigenti Scolastici – unitamente al MIUR – dal perpetrare condotte antisindacali in occasione delle giornate di SCIOPERO proclamate dalla scrivente O.S., COBAS – Comitati di Base della Scuola, anche contro la somministrazione delle prove INVALSI.
Quanto precede con l’espresso avvertimento che in caso di sostituzione del personale in sciopero – ivi inclusa, dunque, ogni ipotesi di riorganizzazione del servizio, di designazione di docenti diversi da quelli in servizio nelle proclamate giornate di sciopero e di qualsiasi altra pratica tendente a garantire comunque la somministrazione delle prove INVALSI e/o comunque la sostituzione in qualsivoglia maniera del personale Docente ed ATA in SCIOPERO – la scrivente O.S. si vedrà costretta ad adire immediatamente le competenti sedi giudiziarie.
La presente viene indirizzata anche al MIUR, ed alle sedi territoriali dello stesso, – convenuto soccombente nel giudizio ex art. 28 L. 300/1970 definito con la richiamata sentenza n. 16718/2012 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dr.ssa Giovanna Palmieri – affinché verifichi e vigili il comportamento dei singoli Dirigenti Scolastici.
Quanto precede con l’espresso avvertimento che, in caso di inerzia, si attiveranno tutte le iniziative giudiziarie volte ad accertare, altresì, eventuali responsabilità per culpa in vigilando.

Cagliari, 28 aprile 2016
per i COBAS Scuola Sardegna
Nicola Giua

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