In questi giorni di inizio anno scolastico 2013/2014 stiamo ricevendo divere segnalazioni di colleghi ITP in esubero che vengono utilizzati nei profili di assistente tecnico per 36 ore settimanali, praticamente demansionati da Docenti ad ATA.
Il tutto ad opera di una stretta di mano o di una strizzata d’occhio da parte del DS oppure, in alcuni casi, i provveditorati hanno pubblicato note “tout court” con elenchi di ITP da destinare alle scuole nei posti di AT.
Tutto questo viene praticato in forza di una distorta interpretazione dell’art. 4 comma 81 della Legge 183/2011, che recita quanto segue: “Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.”
Per chi mastica un pochino di diritto scolastico, il principio contenuto in questo comma non vuole assolutamente dire che se hai un ITP in esubero gli devi far fare l’assistente tecnico… !!!
A chiarirlo nelle aule giudiziarie è stata un recentissima sentenza del l’ 11 luglio 2013 (che vi alleghiamo in visione) del Tribunale del Lavoro di Catania, che ha addirittura condannato il provveditorato agli studi Catania al reintegro immediato del ricorrente (un collega ITP demansionato ad assistente tecnico) nelle sue mansioni di Docente.
Pertanto, invitiamo tutti i colleghi ITP vittime di questa situazione di pretendere comunicazioni scritte su carta intestata della scuola con timbro e firma del DS che indichino l’utilizzo su posto ATA, una volta in mano il documento, recarsi immediatamente alla segreteria provinciale di un sindacato serio che sarà pronto a far partire immediatamente una diffida nei confronti del DS con cui lo invita a revocare il provvedimento di utilizzo, e successivamente se il caso lo necessita, si propone ricorso al giudice del lavoro competente per territorio.
Sulla vicenda abbiamo chiesto numerosi pareri ai nostri esperti di diritto scolastico, e gli stessi ci hanno confermato che oltre al ricorso in sede civile (giudice del lavoro) si può anche presentare esposto alla procura della repubblica competente per territorio (sede penale) per abuso d’ufficio o d’autorità (violazione art. 323 del Codice Penale) ed altri ravvisabili dal PM in corso d’istruttoria.
Ricordiamo a tutti che ognuno di noi deve salvaguardare i propri diritti e soprattutto denunciare gli abusi subiti senza temere ritorsioni o vessazioni da parte del DS, se ogni singolo tutela un diritto proprio, automaticamente tutela i diritti di tutti.
C.N.