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Immissione in ruolo e periodo di prova – Emanato il decreto che detta le regole

Emanato il decreto D.M. n.850 del 27/10/2015  che detta le regole per il periodo di prova rivolto ai neoimmessi in ruolo.

“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.

IL MINISTRO

VISTA    la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo;

VISTO    il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO     il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTI    i regolamenti vigenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche di ogni grado, ivi compresi i Centri d’istruzione per gli adulti;

VISTI    i regolamenti vigenti in materia di Indicazioni nazionali e Linee Guide, relativi alle istituzioni scolastiche di ogni grado;

VISTO    il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

VISTO     il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

VISTO    il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO    il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 luglio 2010, n. 61, concernente l’atto di indirizzo sulle modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica, emanato ai sensi dell’articolo 9 del decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

VISTO     il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 , n. 249 e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO    il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, concernente la disciplina per lo svolgimento dei compiti tutoriali nei percorsi di abilitazione all’insegnamento;

VISTA    la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, recante “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;

VISTA    la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 settembre 2014, n. 11, recante “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”;

VISTO    il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola ed, in particolare, l’articolo 27, comma 1 , in base al quale “il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola”;

VALUTATA

CONSIDERATO    altresì l’opportunità di disciplinare, ai sensi degli articoli 436, comma 3 ultimo periodo, 437, 438 e 439 del decreto legislativo n. 297 del 1994 il periodo di formazione e di prova per il personale che abbia ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo;

che l’articolo 1, comma 118 della legge n. 107 del 2015 prevede che: “con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova”;

DECRETA:

Articolo 1
(Oggetto, finalità e definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni;
Comitato: il comitato per la valutazione dei docenti di cui all’articolo 11, comma 4, del Testo Unico.
Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge, gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova.
Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica.
Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà.

Articolo 2
(Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova)

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Articolo 3
(Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova)

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento  sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 98, della Legge, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine ai sensi del comma 6.
Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:
la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.
Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, l’attività di formazione di cui all’articolo 6 è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Articolo 4
(Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova)

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:
corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell’offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica, la cui valutazione è parte integrante della procedura di cui agli articoli 13 e 14. La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali,  ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell’offerta formativa.
Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.
Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parametri di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il regolamento dell’istituzione scolastica.
Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), si rinvia a quanto disposto all’articolo 5.

Articolo 5
(Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione)

Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.
Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.
Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge.
Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Articolo 6
(Attività formative)

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge, sulla base di quanto previsto all’articolo 5:
incontri propedeutici e di restituzione finale;
laboratori formativi;
“peer to peer” e osservazione in classe;
formazione on-line.

Articolo 7
(Incontri propedeutici e di restituzione finale)

L’amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti neo-assunti, a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata.
Agli incontri plenari inziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.

Articolo 8
(Laboratori formativi)

Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze di cui all’articolo 5, comma 3 e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l’adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all’insegnamento.
Ogni docente neo-assunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale di cui all’articolo 5, segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.
Le attività di cui al comma 2 si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. E’ prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neo-assunto nel portfolio professionale di cui all’articolo 11.
Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali:
nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
gestione della classe e problematiche relazionali;
valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
bisogni educativi speciali;
contrasto alla dispersione scolastica;
inclusione sociale e dinamiche interculturali;
orientamento e alternanza scuola-lavoro;
buone pratiche di didattiche disciplinari.
Altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.
Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante.

Articolo 9
(Peer to peer – formazione tra pari)

L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione  condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.
Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.
In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all’articolo 5, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.
Articolo 10
(Formazione on-line)

La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell’INDIRE, coordina le attività per la realizzazione ed aggiornamento della piattaforma digitale che supporta i docenti neoassunti durante tutto il periodo di formazione. La piattaforma è predisposta all’inizio dell’anno scolastico.
La formazione on-line del docente neoassunto avrà la durata complessiva di 20 ore, e consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione,  realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

Articolo 11
(Portfolio professionale)

Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:
uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.

Articolo 12
(Docente tutor)

All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l’istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti neo-assunti.
Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti all’allegato A, tabella 1 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011 e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling , supervisione professionale.
Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.
All’attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Il positivo svolgimento dell’attività del tutor può essere valorizzato nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 1, comma 127, della Legge.

Articolo 13
(Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova)

Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
Ai fini di cui al comma 1, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere.  Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.
All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.
Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

Articolo 14
(Valutazione del periodo di formazione e di prova)

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all’articolo 13. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.
In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.
In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica , affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:
il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
il mancato riconoscimento  dell’ adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.
Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.
Articolo 15
(Compiti dei diversi soggetti istituzionali)

La Direzione generale per il personale scolastico:
a)  definisce le linee generali per l’attivazione del piano di formazione dei docenti neo-assunti;
b) assegna le risorse necessarie per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sulla base di standard di costo;
c) pubblica on-line un rapporto annuale nazionale sul periodo di formazione e di prova, entro il 30 settembre di ciascun anno.
Gli uffici scolastici regionali coordinano le azioni formative a livello regionale,  forniscono strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgono azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuovono attività di documentazione e ricerca. A tal fine viene costituito un apposito staff regionale, che usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell’ambito del fondo assegnato ad ogni regione per le azioni formative.
L’INDIRE assicura, all’avvio di ciascun anno scolastico, la predisposizione e la gestione delle risorse digitali e dei supporti telematici per la realizzazione della formazione on line dei docenti neo-assunti.
Gli uffici scolastici regionali, anche attraverso gli uffici di ambito territoriale, progettano e gestiscono le iniziative formative a livello territoriale, assicurandone la rispondenza ai bisogni formativi dei docenti, avvalendosi anche dell’attività di scuole polo, appositamente individuate secondo le linee generali di cui  al comma 1 lettera a).
I dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti neo-assunti organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor e svolgono le attività per la valutazione del periodo di prova, secondo le procedure di cui al presente decreto, oltre a visitare le classi dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova.

Articolo 16
(Disposizioni finali)

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale educativo.

A far data dall’emanazione del presente decreto, cessano di avere validità tutte le disposizioni con esso incompatibili.

IL MINISTRO
Stefania Giannini

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