HomeSostegnoInsegnanti di sostegno, la sentenza che mette all'angolo il governo

Insegnanti di sostegno, la sentenza che mette all’angolo il governo

Incremento delle ore di sostegno per gli allievi disabili, la recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che la competenza è dei Tribunali Amministrativi Regionali

Il Consiglio di Stato assunzioni in deroga degli insegnanti di sostegno, la competenza è del TAR

Un’altra sentenza del Consiglio di Stato che rischia di far saltare il banco.

In parole semplici con la sentenza numero n. 2023/2017 in maniera del tutto inattesa apre alla possibilità di assunzioni in deroga di insegnanti di sostegno derogando alle limitazioni finanziarie imposte dal MEF. Un’altro aspetto importante che aumenterà l’astio dell’ex premier è che il Consiglio di Stato attribuisce ai TAR la competenza delle cause.

Come si è giunti alla sentenza del Consiglio di Stato?

La sentenza n. 2023/2017 è la conclusione di un ricorso di un genitore al Tar della Toscana. Il figlio disabile con grave deficit cognitivo era seguito da un docente di sostegno per soli 13 ore, contro le 25 proposte dal Gruppo di lavoro operativo dell’handicap, le restanti ore erano a carico – riporta ItaliaOggi – degli altri soggetti istituzionali.

“Tali proposte, sulla cui opinabilità la sentenza pone il veto, costituiscono atti interni al procedimento amministrativo; pertanto il provvedimento finale che non dispone o riduce le ore decise dal Gruppo ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – prosegue ItaliaOggi.

Esempio precompilato di un ICFDunque le controversie derivate dalla contestazione delle diagnosi funzionali, del piano educativo individualizzatoe e del profilo dinamico funzionale sono appannaggio dei tribunali amministrativi che in genere in questi casi condanno il MIUR a garantire le risorse necessarie finalizzate all’integrazione e all’inclusione dell’allievo con disabilità.

Per quanto concerne le contestazioni relative le valutazioni delle aziende sanitarie – continua ItaliaOggi – conseguenti ai relativi accertamenti, previsti dalla legge n. 104/1992, le vertenze riguardano l’assistenza obbligatoria, e sono quindi devolute alla giurisdizione del giudice civile.

Se il dirigente non attempera a quanto stabilito dal dal gruppo di lavoro operativo per l’handicap?

Se a non garantire le ore stabilite dal G.l.o.h. è il dirigente Scolastico i genitori hanno la possibilità di far valere i propri diritti attraverso il tribunale civile qualore si ravvisa “n comportamento discriminatorio a proprio personale (diritto soggettivo) danno posto in essere dall’amministrazione scolastica, come richiamato nell’art. 28 del D.lgs. n. 150/2011, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile.

Quando invece il ricorrente non lamenti una condotta discriminatoria e contesti atti e comportamenti perché contrastanti con la legge (interesse legittimo), si radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – conclude ItaliaOggi”.

informazione scuola telegram

Informazione Scuola, le Ultime Notizie della Scuola in un click.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

altre news