di Bianca Fasano
“Non hanno bisogno del medico i sani, ma gli ammalati. Io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori.”-
L’occasione che potrebbe avere l’ora di religione (ed il prof che la somministra), di rappresentare un punto di forza per la comprensione degli allievi ed un aiuto per gli stessi nel superare le fasi delicate del loro essere “giovani”, si perde in molti casi tra meandri burocratici e sottilmente psicologici legati alla sua stessa natura: si tratta di una istituzione del concordato tra Stato italiano e Chiesa Cattolica che non viene “riconosciuta” chiaramente dagli allievi, in speciale modo per quanto riguarda la secondaria di secondo grado, sul cui orario incide per un’ora settimanale[1]. Gli insegnanti di religione, che (dati 2009/10), sono per l’87% laici e soltanto per il 12% ecclesiastici, finiscono per lavorare (su di una sola o più istituzioni scolastiche), per 18 ore, ossia su diciotto differenti classi. Lo stress che tale operazione comporta non è facilmente comprensibile per chi NON insegni, già di per sé. Aumenta dal momento che dette classi in rare occasioni apprezzano la presenza dell’insegnante come un contributo alla loro conoscenza, sia in merito alla religione che “dicono” di professare, sia per la possibilità di un dialogo che amplifichi la conoscenza dei concetti religiosi in senso lato. Malgrado questa scelta non sempre “cosciente” di frequentare l’ora di religione e benché vi sia la possibilità di comunicare all’inizio di ogni anno la propria volontà di non avvalersene, abbiamo come ultimo dato complessivo la presenza in Italia nell’anno scolastico 2009/2010 (dati Miur),che gli insegnanti di religione nella scuola statale erano 26.326, di cui 13.880 a tempo indeterminato e 12.446 a tempo determinato e soltanto un 10% di studenti che non si avvalgono di tali insegnanti. Può essere interessante annotare che il numero di studenti che non si avvalgono dell’IRC è maggiore nel centro-nord del paese, più precisamente in Toscana, Emilia Romagna e Piemonte ed a Milano il dato delle scuole superiori crolla al 49% in quanto, su dati del 2004, 183 classi sono completamente prive di IRC; le punte massime si registrano negli istituti professionali e nei grandi centri urbani. Non ci sarebbe modo di “tagliare” il numero di insegnanti e ridurre i costi per lo Stato, in quanto la normativa prevede che l’ora di Religione debba essere erogata in ogni classe anche se scelta da un solo studente, per cui questo renderebbe problematico l’accorpamento di più classi con pochi studenti che se ne avvalgono, che permetterebbe una riduzione dei costi per lo stato. Differenza di trattamento: il C.C.N.L. del 1995 ha abolito gli aumenti biennali per tutto il personale, ad eccezione dei docenti di religione. Per mezzo della legge 186 del 18 luglio 2003 sono entrati in ruolo circa quindicimila insegnanti dei complessivi venticinquemila, coprendo un 70% delle ore d’insegnamento. La nomina del restante 30% viene trasferita alla volontà della curia diocesana con successiva conferma del dirigente scolastico. La Curia diocesana conserva l’autorità di revocare l’idoneità dell’insegnante per gravi motivi, quali l’incapacità didattica o pedagogica, e/o la condotta morale non coerente con l’insegnamento. Quanto delineato sino ad ora, si combina alla posizione “ambigua” dell’insegnante di religione rispetto alle promozioni degli allievi per il voto, non valutato come tale ai fini della media. Si ricorda poi che, a seguito della cosiddetta “Riforma Gelmini” (grazie!), attraverso la quale sono stati prodotti i dolorosi e numerosi tagli sia del personale docente sia del personale tecnico della scuola pubblica italiana, una delle poche voci in contrasto è quella del numero degli insegnanti di Religione, così come detto e pubblicato dal quotidiano “La Repubblica” e dal quindicinale “La Tecnica della Scuola.” Dati controversi sono giunti in proposito dal Sindacato nazionale degli insegnanti di religione. Ma la quaestio più eclatante non è burocratica: l’occasione “persa” dall’insegnamento della Religione è principalmente nelle difficoltà che si riscontrano ad operare su diciotto classi, per un totale medio di allievi oscillante oltre i 360 (media bassa di 20 allievi per classe), che si confrontano con una “materia” che non fa voto e finiscono per trasformare l’ora di religione (fatti salvi i casi differenti), come l’ora in cui si può fare più chiasso e distruggere nell’insegnante qualsivoglia volontà di portare avanti un programma. Ma: quale programma, in realtà? Esistono precise Indicazioni didattiche per l’Insegnamento della religione cattolica per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per le scuole del secondo ciclo di istruzione definite da un accordo stipulato a Roma il 28 giugno 2012, tra l’allora Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo (fine mandato maggio 2008, succedutisi poi Maria Stella Gelmini, Francesco Profumo e Maria Chiara Carrozza) e il Presidente della Conferenza episcopale Italiana Card. Angelo Bagnasco (tuttora presidente), evidentemente non chiaribili in breve ma di cui appare importante fare risaltare la “… responsabilità del docente di religione cattolica”- nel declinare le indicazioni contenute da tali indicazioni didattiche “in adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari sensibilità e le peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi liceali: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.” Sembrerebbe quindi che una certa libertà di movimento sia lasciata all’insegnante stesso, ma sotto quale pressione psicologica? Forse un insegnante che indossasse i “panni della Chiesa” sarebbe più credibile e parlerebbe con maggiore convinzione d’intenti nel tentativo di ottenere dall’insegnamento impartito “la formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole” e il mettere in grado lo studente di: “– costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; – valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; – valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.” Tanto è davvero possibile nell’ottica di quell’ora settimanale su diciotto classi? Di quell’ora che lo studente non valuta importante ai fini della media scolastica e di un’eventuale bocciatura? Di quell’ora che l’insegnante trascorre anche con l’ansia di restare in tema, non profferire parole che possano essere male interpretate, mantenere un atteggiamento che non possa essere frainteso, vicino alle esigenze del “Verbo” che deve passare dalle sacre scritture ad un pubblico di giovani del 2013, immersi in una società dove tale dialogo risulta difficile anche nei luoghi sacri? Di questa difficoltà quotidiana e stressante si dovrebbe in qualche modo tenere conto, permettendo agli insegnanti di religione di divenire insegnanti di “Storia delle religioni” nell’ottica della nostra società dove la Costituzione italiana, all’art. 19, riconosce in modo ampio la libertà di religione. Ci rifacciamo al primo comma dell’art.8 della Costituzione dove si afferma infatti che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. I rapporti Stato-Chiesa cattolica, sono basati sul sistema dei Patti Lateranensi stipulati nel 1929, mentre i rapporti con le confessioni diverse da quella cattolica, sono regolati da leggi dello Stato emanate sulla base di una previa intesa con le rappresentanze delle varie confessioni ormai largamente presenti nel nostro paese, come è stabilito nell’articolo 8.Lo stesso Ministro Profumo ribadì in un passato recente l’idea che, in un’Italia multiet
nica, l’ora di religione dovesse trasformarsi in un corso di storia delle religioni o di etica.
In questa società, dove abbiamo chiaramente sancito libertà che accolgono esseri umani da ogni parte del mondo globalizzato, sembrerebbe logico che, con lo scopo di “– valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;-“ Ci si comportasse a scuola come (per esempio), ad Assisi, luogo di culto religioso certamente cattolico, ma anche di incontro e di dialogo tra culture e religioni diverse. Una scuola, insomma, dove “coloro che non intendono avvalersi della religione cattolica” non ve ne siano, perché l’ora di religione rappresenti la patria dell’integrazione e la religione Cattolica raffiguri la messa in pratica Cristiana della volontà di comprendere “l’altro”, diffondendo il principio secondo cui la libertà religiosa (riconosciuta e garantita dalla nostra Costituzione), permei le istituzioni scolastiche sotto l’egida della Chiesa. Non ponendo “fuori” quelli che non se ne avvalgono. Bisognerebbe ricordare che quando a Gesù fu contestata la sua presenza tra coloro che non seguivano il suo messaggio, egli rispose: (Vangelo di Marco. Cap. 2,13-17) “Non hanno bisogno del medico i sani, ma gli ammalati. Io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori.”- Chi siamo dunque noi per fare sì che la voce della Chiesa non si trasformi e possa parlare a tutti?”- Ciò potrebbe accadere soltanto nel caso in cui l’ora “di religione”, intesa come propaganda della religione cattolica, si trasformasse in ora di “storia delle religioni”, anche in ottemperanza alla nostra Costituzione, la quale garantisce la libertà di non professare alcuna fede, di non essere oggetto di propaganda religiosa e di non essere obbligato a partecipare a pratiche di culto, e di poter modificare la propria appartenenza a una determinata confessione religiosa. Magari divenendo cristiani.
Bianca Fasano
[1] Alterne le sentenze. Ferma restando la presenza dell’insegnante di religione agli scrutini e la valutazione a mezzo di un giudizio, non di un voto: Riportiamo una sentenza del Consiglio di Stato, ossia la numero 7076 emessa dal Tar Lazio il 18 luglio 2009 secondo la quale i professori di religione non possono partecipare agli scrutini come gli altri insegnanti. Aveva accolto i ricorsi presentati da alcuni studenti, con l’appoggio di associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche e che chiedevano l’annullamento delle ordinanze ministeriali firmate dall’ex ministro della pubblica istruzione Giuseppe Fioroni. Successivamente, riformando la sentenza del Tar il Consiglio di Stato nel 2010, sostenne che gli insegnanti di religione avessero diritto come qualsiasi altro docente a far valere i propri voti durante gli scrutini e gli studenti che scelgono di seguire l’ora di religione potessero ricevere per questo ulteriori crediti. Il voto di religione avrebbe fatto media insieme agli altri voti per tutti gli studenti che la seguissero. Mentre per chi non l’avesse seguita, la media dei voti sarebbe stata fatta soltanto sulle altre materie, escludendo quindi la religione. Secondo criteri attuali religione non fa media, come del resto gli altri insegnamenti facoltativi. Quindi gli studenti che scelgono di non frequentare il corso di religione non sono svantaggiati rispetto agli altri. Tuttavia il docente di religione, che partecipa attivamente agli scrutini, pur dando un “giudizio” non numerico, può esprimere un parere, che vale come quello dei suoi colleghi, sia per la promozione, sia per l’attribuzione dei crediti formativi e del voto in condotta.