Le recenti sentenze della Corte di Cassazione, nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026, hanno generato un acceso dibattito nel mondo scolastico, alimentando l’errata convinzione che i docenti siano automaticamente collocati in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, come le vacanze natalizie, pasquali o estive. Tuttavia, una lettura attenta delle pronunce svela una realtà ben diversa.
La Corte ha infatti chiarito che, nei giorni di sospensione delle lezioni, il docente rimane in servizio e non è posto in ferie d’ufficio. La normativa vigente, in particolare i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non prevede alcuna automatica imputazione dei giorni di sospensione come ferie. Questi possono essere usufruiti solo previa richiesta esplicita da parte del docente al dirigente scolastico, come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Un punto centrale delle sentenze riguarda il calcolo delle ferie maturate: la detrazione è limitata ai giorni effettivamente accumulati fino al periodo di sospensione. Inoltre, la perdita dell’indennità sostitutiva per ferie non godute richiede una comunicazione dettagliata e tempestiva da parte del dirigente scolastico.
In sintesi, le ferie dei docenti non sono automatiche: il diritto al riposo rimane legato alla maturazione e alla richiesta esplicita da parte dell’interessato.
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