A seguito delle comunicazioni ricevute in merito ai decreti prodotti da alcuni Dirigenti Scolastici di diverse scuole, relativi all’obbligo del personale docente di essere collocato d’ufficio in ferie nelle giornate di sospensione delle lezioni (come ad esempio nei giorni del 2 e del 3 novembre 2012), non condividiamo quanto disposto in quanto in contrasto con la normativa vigente.
L’art. 13, comma 9 del CCNL, infatti, dispone che “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
Per sospensione delle attività didattiche si intende, esclusivamente, il periodo intercorrente tra il 1 luglio fino al 31 agosto, mentre per sospensione delle lezioni si intendono i giorni in cui i calendari scolastici regionali hanno disposto che non ci sia lezione.
Alla luce di quanto effettivamente disposto dalla norma contrattuale, il personale docente deve fruire delle ferie nel periodo intercorrente tra il 1 luglio ed il 31 agosto, nulla consentendo al dirigente di poter collocare d’ufficio in ferie il personale durante i giorni di sospensione delle lezioni.
Infine deve considerarsi anche che il DL 95/2011 all’art. 5, comma 8, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, ..omissis.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti” e che pertanto il Dirigente in nessun caso potrà collocare in ferie d’ufficio i suoi dipendenti.
Per questi motivi, per i casi simili, suggeriamo di invitare i dirigenti a ritirare il decreto disposto nei confronti del personale docente in quanto assolutamente illegittimo.
OBBLIGO FRUIZIONE FERIE – LA CONTESTAZIONE DELLA CISL-SCUOLA
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