La richiesta è legittima. Il comma 3-bis dell’articolo 33 della legge 104/1992, inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, dispone infatti che il lavoratore che usufruisce dei tre giorni di permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Tra la documentazione idonea l’Inps indica: la ricevuta del pedaggio autostradale, la dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, il biglietto del messo pubblico utilizzato per lo spostamento.
Franco Bastianini