Se i supplenti prestano servizio per almeno una settimana ad orario di lavoro completo hanno sempre diritto al pagamento della domenica. E dopo 3 anni di servizio, maturato cumulando più contratti a tempo determinato, hanno comunque diritto a 32 giorni di ferie annuali.
Sono questi alcuni dei chiarimenti più importanti contenuti in una nota emanata dal ministero dell’istruzione il 18 dicembre scorso (Prot. AOODGPER n. 13650, ufficio III). L’amministrazione ha chiarito inoltre, che il contratto decorre dal primo giorno di servizio e, inoltre, se il periodo di assenza del titolare parte da 7 giorni prima dell’inizio delle vacanze e dura almeno fino a 7 giorni dopo, il supplente ha diritto anche al pagamento delle vacanze. Ecco qualche dettaglio in più.
Pagamento della domenica.
Il supplente che completa tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile (si veda l’art. 40 comma 3 del contratto per il personale docente ed educativo e l’art. 60 comma 2 per il personale ATA). Inoltre, come precisato dall’Aran, in risposta a un quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente. Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale Ata. Il diritto al pagamento della domenica scatta anche se l’orario settimanale sia stato effettuato in più scuole. Sempre che ci si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale Ata. L’amministrazione ha chiarito, inoltre, che in caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole, il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.
Decorrenza dei contratti di supplenza. Il ministero dell’istruzione ha spiegato, inoltre, che la normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l’effettivo primo giorno di servizio del supplente e con la contestuale firma del relativo contratto. Uniche eccezioni il caso dei contratti decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre, anche se tale giorno ricada di domenica (si veda al riguardo la nota ministeriale n.7494 del 19.7.2013) e i casi contemplati dalla disciplina della proroga contrattuale, prevista dall’articolo 7, comma 4 del regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo. Che comporta il prolungamento contrattuale senza soluzione di continuità col precedente periodo, quando un successivo periodo contrattuale si trovi ad iniziare con giorno festivo o libero dalle lezioni.
Calcolo delle ferie. Ai fini esclusivi della quantificazione dei giorni di ferie spettanti al personale con contratto a tempo determinato l’amministrazione ha chiarito che anche ai supplenti, dopo 3 anni di servizio, comunque prestato nei posti e profili del personale scolastico, spettano 32 giorni lavorativi di ferie. Ai fini della validità dell’anno si fa riferimento alle norme sulla ricostruzione di carriera: almeno 180 giorni nell’anno scolastico oppure un periodo di servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine dello scrutinio finale (si veda l’articolo 489 del decreto legislativo 297/94).
Proroghe. Infine, per quanto riguarda il diritto alla proroga del contratto, il ministero ha spiegato che quando il titolare si assenta in un’unica soluzione, a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo deve essere costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni. L’Aran ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione. In relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte, solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame. E a questo proposito, l’amministrazione sta predisponendo un modello di contratto ad hoc.
Antimo di Geronimo