HomeLettere in RedazioneSpezzoni di 6 ore: la lettera dei precari

Spezzoni di 6 ore: la lettera dei precari

Alle OO.SS.
Al Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione dott. Chiappetta
Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Ambiti Territoriali Provinciali

Gentilissimi,
con la presente desideriamo segnalare una situazione che si sta verificando negli ATP di alcune province in cui sorgono i Licei Musicali e in alcune Scuole secondarie di I° grado ad Indirizzo Musicale, e invitare le SS.VV. a vigilare per una corretta applicazione della normativa vigente, anche per evitare centinaia di possibili contenziosi su tutto il territorio nazionale.
In base al CCNI del 24 agosto 2012, art. 6bis comma 1 e 2, sono possibili le utilizzazioni di personale di ruolo A031 A032 A077 anche parziali su tutte le cattedre e spezzoni disponibili nei Licei Musicali.
Il successivo comma 3, però, recita:
“L’utilizzazione parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull’organico di fatto relative all’anno scolastico 2012/2013.
Si precisa che ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti ulteriori spezzoni orari nelle scuole di servizio che diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL.”
Il CCNL attualmente in vigore, all’art. 28 comma 5, stabilisce che l’orario di insegnamento nella scuola secondaria è di 18 ore, quindi lo spezzone derivante dalla frammentazione della cattedra originaria dovrebbe esser reso disponibile scorrendo le Graduatorie di Istituto. Non esiste nel CCNL alcun articolo che stabilisca la possibilità di arrivare a 24 ore settimanali.
Nonostante la normativa, quindi, non consenta interpretazioni, molti ATP, nei decreti di utilizzazione, hanno erroneamente assegnato gli spezzoni del Liceo in aggiunta alle 18 ore di titolarità.
Inoltre, alcuni DS delle Scuole di titolarità non applicano l’art.6bis/3, e restituiscono lo spezzone agli utilizzati, in base all’art. 1 comma 4 del Regolamento delle supplenze (D.M n. 131 del 13 giugno 2007), non tenendo conto del fatto che gli spezzoni utilizzabili sono soltanto quelli aventi “ore di insegnamento pari o inferiori a 6 settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”, ossia spezzoni già esistenti nell’organico di diritto, che non è possibile utilizzare per la formazione di cattedre intere e che quindi vanno assegnate diversamente. Gli spezzoni formatisi a seguito dell’utilizzazione nei Licei Musicali non hanno queste caratteristiche, poiché derivano dalla frantumazione di una cattedra per permettere l’utilizzazione al docente.
Come noto, infatti, per tali spezzoni orari è necessario fare riferimento alla nota Prot. n. 18329 del 25 settembre 2007, che afferma:

“Assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno: confermando le precedenti circolari è ribadito che al personale interno non possono essere offerte ore che derivano dalla frantumazione di posti o cattedre.”

Se ne desume che, per i docenti utilizzati su spezzoni nei Licei Musicali, è illegittimo riprendere gli spezzoni lasciati nelle scuole di titolarità, i quali andranno assegnati scorrendo le Graduatorie di Istituto e consentendo a centinaia di precari di prendere servizio o completare l’orario. Ad oggi anomalie si sono riscontrate nelle province di: Bologna, Modena, Viterbo e stiamo raccogliendo altre segnalazioni.
A questo fine chiediamo alle SS.VV. di intervenire tempestivamente per ristabilire una puntuale applicazione della normativa vigente.

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