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Tfa speciale PAS – Oggi in Gazzetta Ufficiale

di Antimo Di Geronimo

Precari ai blocchi di partenza in vista dei corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Dovrebbe essere pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, infatti, il decreto dirigenziale che dà il via ai Tfa speciali (tirocini formativi attivi) ribattezzati Pas: percorsi speciali per l’abilitazione all’insegnamento.

Il bacino dei potenziali interessati è stimato tra gli 80mila e i 90mila aspiranti docenti. Le iscrizioni ai corsi, destinate solo ai precari, dovranno essere effettuate esclusivamente via web e gli interessati avranno tempo fino a 29 agosto prossimo. Nella domanda bisognerà dichiarare espressamente di essere disposti a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi. Ma sarà comunque consentita la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Per avere diritto ad accedere ai corsi, gli aspiranti dovranno essere in grado di vantare un requisito di servizio pari a tre anni di insegnamento nel periodo compreso dall’anno scolastico 1999/2000 e fino al 2011/2012 incluso. Il servizio dovrà essere stato prestato con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009. É valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare. Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purché per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto. É valido anche il servizio prestato su posto di sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta. Chi non avrà raggiunto il requisito di servizio necessario nel periodo 1999/2000-2011/2012, potrà «dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13». Quanto ai titoli di studio di accesso, il decreto fa riferimento espresso ai vecchi diplomi magistrali e alle lauree del vecchio ordinamento, salvo alcune eccezioni. Per la scuola secondaria i titoli di accesso sono quelli elencati nel decreto 30 gennaio 1998 n. 39, tabelle A, C e D, e nel decreto 9 febbraio 2005 n. 22. In buona sostanza, dunque, sono validi sia i titoli del vecchio ordinamento (indicati nel decreto 39/2005) che le lauree specialistiche (comprese nel decreto 22/2005). Ciò vale anche per gli aspiranti docenti di strumento musicale, che potranno far valere allo stesso modo sia i diplomi accademici di II livello che i diplomi di conservatorio del vecchio ordinamento. D’altra parte, con l’entrata in vigore del comma 107, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i diplomi del vecchio ordinamento sono stati equiparati ai titoli di II livello. E dunque, in quest’ultimo caso, più che di un’eccezione alla regola, si tratta di una mera presa d’atto del mutato quadro normativo.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, il decreto prevede l’accesso ai percorsi formativi speciali per i non laureati in possesso dei vecchi diplomi conseguiti prima dell’anno scolastico 2000/2001. In particolare, per accedere i Pas per la scuola dell’infanzia, gli aspiranti dovranno essere in grado di vantare il possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente. Il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al diploma di maturità magistrale con apposita dicitura sul diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’istituto dove il titolo è stato conseguito. Idem per la scuola primaria per la quale non è considerato valido il diploma triennale (valido invece per la scuola dell’infanzia) ma il solo diploma di istituto magistrale (o il titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente) sempre che sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. La durata dei corsi sarà di un anno. Ma è previsto uno sconto sui crediti in forza della valorizzazione dell’esperienza acquisita sul campo. In luogo dei 60 crediti, in cui si articola ordinariamente un anno di università, la durata sarà pari a 41 crediti formativi. Ciò dovrebbe valere anche per la scuola primaria e dell’infanzia. Ma il condizionale è d’obbligo perché il decreto fa riferimento solo alla tabella A del decreto 11 novembre 2011, che reca i titoli di accesso e non l’articolazione dei crediti.

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