I docenti di ruolo, ai sensi dell’art.36 del CCNL per l’a.s. 22/23 possono stipulare un contratto a tempo determinato per la durata di un anno ( 30/6 o 31/8) in diverso ordine e grado di scuola e per altra classe di concorso.
A volte il docente fa questa scelta per ottenere una sede più vicina, non avendo né ottenuto il trasferimento né l’assegnazione provvisoria o perché è stato assunto per il 22/23 in altra provincia della regione o di altra regione. .
Per ottenere la supplenza annuale bisogna essere regolarmente inseriti nelle GPS relative al biennio 22/23 e 23/24 e partecipare alla procedura prevista per l’assegnazione delle supplenze per il 23/24 dal 2 al 16 agosto, secondo le istruzioni ministeriali.
Sono depennati dalla GPS a cura degli AT i docenti che, immessi in ruolo il primo settembre 2020, hanno svolto e superato l’anno di prova nell’a.s. 20/21 e hanno avuto la conferma in ruolo il primo settembre 2021. ( comma 3 bis art 399 DLvo 297/94).
Questi docenti , essendo depennati dalle GPS, ovviamente non potranno essere destinatari di una supplenza di durata annuale ex art.36 per il 22/23.
Possono invece essere destinatari di una supplenza ex art 36 i docenti immessi in ruolo il primo settembre 2021, che hanno superato l’anno di prova e che ottengono la conferma in ruolo il prossimo primo settembre 2022.
Possono altresì essere destinatari di una supplenza ex art 36 i docenti che saranno immessi in ruolo per il primo settembre 2022 indipendentemente dalla graduatoria con cui sono stati immessi in ruolo, ovviamente questi docenti dovranno rinviare l’anno di prova-formazione.
Vediamo ora chi può e chi non può accettare supplenze ex art.36 per l’a.s.22/23.
Docente di scuola dell’infanzia
Non può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia.
Può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Docente di scuola primaria
Non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria.
Può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Docente di scuola secondaria di primo grado
Non può accettare la supplenza ex art 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’ altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado.
Può accettare la supplenza ex art 36 nella scuola secondaria di secondo grado su posto comune e di sostegno.
Può accettare la supplenza ex art 36 nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.
Docente di scuola secondaria di secondo grado
Non può accettare supplenza ex art.36 per la stessa classe di concorso o posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
Può accettare la supplenza ex art.36 per altra classe di concorso nella scuola secondaria di secondo grado.
Può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria.
Libero Tassella
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