Il lavoratore che si trovi in congedo straordinario retribuito (ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001) per assistere il genitore disabile è tenuto a prestare un’assistenza permanente e continuativa che realizzi, nella quotidiana condivisione dei bisogni, una costante relazione di affetto e di cura.
Se durante il periodo di congedo si allontana per andare in vacanza si verifica un abuso del diritto qualora, a seguito dell’allontanamento, non abbia adempiuto all’intervento assistenziale, rischiando in tal modo il licenziamento.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19580/2019, accogliendo il ricorso di una società che aveva licenziato un dipendente, precisando che l’istituto del congedo straordinario è circoscritto a ipotesi tassative e contraddistinto da presupposti rigorosi.
Il caso riguarda il dirigente di una azienda che, all’interno del più ampio periodo di congedo straordinario, si era ripetutamente allontanato – per pure e dichiarate finalità ricreative – dal familiare disabile da assistere per varie singole giornate e anche per un viaggio di più giorni a centinaia di chilometri di distanza. Comportamento questo che può rappresentare un abuso, ai danni della datrice di lavoro e della collettività.
In conclusione, durante il congedo straordinario la Cassazione riconosce che l’assistenza non può intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle proprie esigenze di vita, ma è comunque indispensabile che “risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile”.
Cassazione: il lavoratore in congedo straordinario retribuito per assistere il genitore e si allontana può essere licenziato
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