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CDS – Il titolo degli ITP non è abilitante, il parere del dott. Bruschi

Riportiamo su InformazioneScuola il parere del Dott. Bruschi in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che rispedisce in III fascia gli ITP ricorsisti  “Con sentenza sentenza N. 04503/2018 il Consiglio di Stato ha ribaltato il precedente orientamento del TAR Lazio e, anche grazie a una puntigliosa disamina della normativa scolastica a partire dal 1948, ha dichiarato il diploma di scuola secondaria non abilitante al ruolo di ITP: “L’accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (tesi che ebbi a sostenere in occasione del concorso 2012 e 2016, n.d.r.). Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo”.
Il fatto che non siano stati istituiti corsi abilitanti ordinari per gli ITP (cosa che, di per sé, non ho mai valutato positivamente), se giustifica la partecipazione alle procedure concorsuali per titoli ed esami ordinarie, non giustifica l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto: “Applicando la normativa sopra riportata alla fattispecie in esame, non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante. Né il valore abilitante può desumersi, come ritenuto dal primo giudice, dal decreto ministeriale 30 giugno 1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso. Non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra riportata, perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia”.
Questa sentenza si inserisce in un filone della giustizia amministrativa che ha sostanzialmente “stoppato” le richieste dei diplomati AFAM (TAR Lazio n. 07913/2017, 03039/2018) e dei dottori di ricerca (ordinanza Consiglio di Stato n. 7711/2017) volte a un riconoscimento dei titoli come abilitazioni per via giudiziaria.
Resta la “morale della favola”. Dare continuità alle procedure amministrative e fornire un quadro chiaro non evita comunque la maionese impazzita dei ricorsi, ma certo la depotenzia e consente allo Stato di tutelare il proprio operato, oltre a dare, a tutti gli interessati, la “certezza delle possibilità” “.

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