Alcuni lettori ci chiedono quali poteri possono esercitare i dirigenti scolastici con i nuovi super poteri ottenuti grazie alle legge 107/15 relativamente al reclutamento del personale da inserire in organico.
I DS prima della legge denominata buona scuola (107/15) dovevano attenersi tassativamente alle disposizioni del MIUR, ciò significa che non avevano nessuna voce in capitolo, dovevano dirigere il personale che le graduatorie gli mettevano a disposizione.
Lo stesso valeva per l’esercizio del potere disciplinare che, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009, era limitato alla facoltà di irrogare l’avvertimento scritto: un provvedimento disciplinare molto blando senza effetti sulla carriera.
Con la legge 107/15 si è inasprito il rapporto gerarchico tutto a favore del dirigente scolastico.
Per l’assunzione del personale con la chiamata diretta, e’ evidente che il DS ha il potere di chiamare il docente amico (parente?). Tant’è che nei giorni scorsi, persino l’autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha richiamato l’attenzione dei dirigenti scolastici sul problema.
Il governo ha cercato di mettere una pezza in sede di discussione parlamentare inserendo nella legge 107 disposizioni che indicano tassativamente alcune situazioni di incompatibilità, finalizzate a precludere ai dirigenti scolastici la possibilità di conferire incarichi per chiamata diretta a coniuge e parenti stretti.