Lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione è stato, negli ultimi anni, oggetto di istruzioni che a mano a mano si sono succedute nel tempo, pervenendo ad una sintesi finale raccolta nel Regolamento sulla valutazione degli alunni, di cui al DPR n. 122/2009.
Si ritiene opportuno ricomprendere le relative istruzioni (cfr. c. M. 20 maggio 2010, n. 49 e C. M. 26 maggio 2011, n. 46, richiamate dalla nota prot. n. 6920 del 20 ottobre 2011) in un unico documento, al quale viene attribuito carattere permanente, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero in futuro rendersi necessarie.
Ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto.
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.
Candidati privatisti
Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, hanno frequentato scuole non statali non paritarie oppure si sono avvalsi di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, di norma entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di licenza presso una scuola statale o paritaria.
L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano ventitre anni di età.
Calendario degli esami – sessioni ordinaria, suppletiva e speciale
L’esame di Stato si svolge in un’unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
La prova scritta a carattere nazionale si svolge in sessione ordinaria e suppletiva secondo quanto disposto dall’annuale ordinanza sul calendario scolastico nazionale, alla quale si fa espresso rinvio.
Il giorno stabilito per la prova nazionale è interamente dedicato al suo svolgimento. Le prove scritte a carattere non nazionale possono tenersi in una data precedente o successiva (ovvero in parte prima e in parte dopo).
Di quanto sopra terranno conto il dirigente scolastico nel fissare, sentito il collegio dei docenti, il calendario delle prove scritte a carattere non nazionale e il presidente della commissione nel definire, nella seduta di insediamento, il diario dei colloqui.
Qualora l’indisponibilità della sede d’esame nel giorno fissato, determinata da motivi contingenti, non consenta l’espletamento della prova scritta nazionale nella
sessione ordinaria, la prova stessa si terrà nella prima sessione suppletiva. Di ciò il presidente della commissione informerà l’Ufficio Scolastico Regionale e quello Territoriale, la scrivente Direzione Generale e l’INVALSI.
Prove scritte d’esame
Le prove scritte per l’esame di Stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il passato, l’italiano, la matematica e le lingue straniere.
Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.
Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.
I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.
È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”.
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
Prova scritta a carattere nazionale
La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate appositamente da specifica direttiva ministeriale. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall’INVALSI, e inviati alle istituzioni scolastiche interessate. Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva dell’allievo che sostiene l’esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole. In quanto soggetti istituzionali, esse sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova stessa avvenga nella massima regolarità e in modo da garantire risultati oggettivi e attendibili.
Paese, viene analizzata secondo griglie di correzione fornite direttamente dall’INVALSI.
Prove scritte delle lingue comunitarie.
L’insegnamento della seconda lingua comunitaria, giunto ormai a sistema in modo generalizzato e consolidato, è oggetto di autonoma valutazione mediante l’effettuazione di prova scritta.
Le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l’opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.
La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo.
Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.
I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.
Colloquio pluridisciplinare
Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno (escluso l’insegnamento della religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione.
Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.
Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia sul
versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica.
Esito dell’esame
L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità” (DPR n. 122/2009).
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione. Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”.
Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le prove d’esame il medesimo rilievo. Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata.
Al riguardo, si ricorda che tutti gli allievi ammessi all’esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. È pertanto cura precipua della commissione e delle sottocommissioni d’esame far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Occorre quindi evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali “eccellenze” e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati, anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.
In merito alla ipotesi di applicare un “bonus” in analogia all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, si fa presente che tale istituto non è contemplato da alcuna norma per l’esame finale del primo ciclo. Pertanto, è da escludere che le commissioni d’esame possano operare in tale senso.
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Certificazione delle competenze
La certificazione delle competenze va espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di competenza raggiunti, accompagnata da valutazione in decimi, ai sensi dell’articolo 8, c. 1, del Decreto n. 122/2009.
Al riguardo, si fa presente che i descrittori analitici, formulati solitamente in modo narrativo, si distinguono in livelli diversi di padronanza della competenza, che partono da un livello base fino all’eccellenza. Possono costituire riferimenti funzionali per le scuole il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che prevede sei livelli di padronanza, utilizzabile tanto per le lingue straniere quanto per la lingua italiana, e i Quadri OCSE PISA, nonché i Quadri di riferimento elaborati dall’INVALSI per la prova nazionale.
Pubblicazione dei risultati
L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo della scuola sede della commissione.
L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.
In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito viene pubblicato con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto.
Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.
Rilascio diploma e certificati sostitutivi
Il rilascio dei diplomi e dei certificati sostitutivi avviene ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo n. 297/1994. Sul retro del diploma occorre indicare la data di consegna del diploma medesimo all’avente titolo ed il numero apposto nel registro dei diplomi.
Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
Agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
Si precisa che, a seguito della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, i certificati rilasciati dalle istituzioni scolastiche devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.” Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio, e neppure sull’attestato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento.
Disposizioni transitorie e finali
L’Intendenza Scolastica di Bolzano per le scuole in lingua tedesca cura direttamente lo svolgimento di tutte le attività preparatorie ed organizzative inerenti la prova nazionale riguardante l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, compresa la traduzione delle prove d’esame stesse.
Per il corrente anno scolastico i candidati dei Centri di istruzione per gli adulti sono esonerati dal sostenere la prova scritta a carattere nazionale, in ragione dell’attuale fase di transizione del settore, così come previsto dall’ordinanza ministeriale 1° agosto 2011, n. 68.
In relazione alla revisione, attualmente in atto, delle Indicazioni per il curricolo della scuola del primo ciclo, le istituzioni scolastiche possono continuare ad utilizzare i modelli di certificazione delle competenze già in uso, in attesa della definizione del modello nazionale di certificazione.
Si acclude l’allegato tecnico relativo alle modalità di svolgimento della prova nazionale nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, predisposto dall’INVALSI.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo