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Green Pass rafforzato, le ultime notizie: resta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, ma cambiano le quarantene

Ieri in Consiglio dei Ministri (29 dicembre 2021 n.d.r.) ha varato il nuovo provvedimento che rivede il Green Pass rafforzato, molte le novità e cambiano le quarantene. Cosa cambia per il personale scolastico? La prima novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di indossare le mascherine FFP2 nelle scuole dell’Infanzia e in tutte le scuole dove ci sono alunni che non indossano la mascherina, come ad esempio gli allievi disabili esonerati dall’obbligo di indossare le mascherine.

L’obbligo vaccinale per il personale della scuola non viene modificato

Va detto che l’obbligo vaccinale per il personale della scuola introdotto con la Nota Miur del 7 dicembre 2021, AOODPIT 1889 non cambia, si conferma quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282.

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, all’art. 2 ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola, a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l’obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.

In tale obbligo è incluso “il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, l’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) è ora di cinque mesi (150 giorni) prima fissato in sei mesi, l’art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica pure i termini di validità delle certificazioni verdi definiti dall’art. 94, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, con riferimento alle certificazioni rilasciate “al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” e a quelle di “avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”, ne riduce la durata da dodici a nove mesi.
La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Il personale scolastico in servizio a tempo determinato, indeterminato e il personale covid, per lo svolgimento dell’attività: dirigenti scolastici, docenti e personale ATA e il personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati, deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione).

Personale scolastico sospeso

Risulta escluso il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, collocato fuori ruolo, o in aspettativa a qualunque titolo, personale in congedo per maternità o parentale il personale scolastico distaccato.
Alla data del rientro in servizio a scuola, dovrà assolvere all’obbligo vaccinale.

Esenzioni o differimento all’obbligo vaccinale

La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

Personale non scolastico esterno alla scuola

Il possesso del super green pass non è richiesto al personale non scolastico esterno alla scuola che presta la propria attività lavorativa a scuola, ad esempio al personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, al personale impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli addetti alle mense o alle pulizie.
L’obbligo vaccinale si applica solo al personale scolastico, per il personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87.
(https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html ).

Rispetto dell’obbligo vaccinale

Il rispetto dell’obbligo vaccinale a scuola è assicurato dai dirigenti scolastici secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Qualora a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Detto personale nei 5 giorni continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo esibendo certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La sospensione per mancato adempimento

Alla scadenza del termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento adeguandola a seconda dei casi.

La mancata presentazione della documentazione entro i termini, autorizza il dirigente scolastico a comunicare per iscritto, al personale interessato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, procedendo all’immediata sospensione dell’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Nel periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

La sospensione si protrarrà fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio, del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non può andare oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Alla sostituzione del personale docente sospeso, si adempie con l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione, per la sostituzione del personale ata si applicano le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.
È requisito essenziale l’assolvimento dell’obbligo vaccinale anche per i destinatari di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, in assenza di tale adempimento non è possibile costituire il rapporto di lavoro.
Sanzione amministrativa pecuniaria

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
La sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro

Le nuove quarantene per chi ha fatto la terza dose e obbligo di indossare le mascherine FFP2

Il decreto licenziato ieri sera dal Consiglio dei Ministri porta importanti novità per le quarantene: non si applica più a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose booster.

Per dieci giorni dopo l’ultima esposizione al positivo, “ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso”. Per le persone non vaccinate o vaccinate da oltre quattro mesi i giorni di quarantena, in caso di contatto con un contagiato, continuano ad essere dieci.

Inoltre dal 10 gennaio il Green Pass rafforzato sarà richiesto ed esteso a queste attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Massimo S.

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