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La guida completa sulle assegnazioni provvisorie 2018 e utilizzazioni

FLC CGIL – Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.
L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero, oppure al personale trasferito d’ufficio perché perdente posto, nello stesso anno o nei 9 precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore, compresi particolari tipologie di posti, come quelli di lingua inglese nella primaria, di sostegno o in strutture ospedaliere/carcerarie e di istruzione per gli adulti o verso i licei musicali. I docenti titolari su insegnamento curricolare possono anch’essi chiedere l’utilizzazione su lingua straniera-primaria o su sostegno nel medesimo grado di istruzione, ma solo se in possesso degli specifici titoli.
L’assegnazione provvisoria, invece, ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o convivente, genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel caso in cui ci siano esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute. Tale possibilità è riservata a chi non ha presentato domanda di trasferimento, oppure a chi ha presentato domanda di trasferimento senza ottenere la provincia dei familiari o del comune di cura (per chi ha diritto di precedenza è possibile anche se si è già ottenuta la provincia con la mobilità ma non il comune), oppure per intervenuti motivi.
Nel caso delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, quindi, non si tratta di una mobilità annuale “libera ed aperta a tutti”, perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare all’una che all’altra.
Questa materia è regolata, annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che viene sottoscritto dai sindacati e dal Miur. Per il 2018/2019 la pre-intesa del CCNI è stata sottoscritta il 28 giugno 2018.
In attesa dell’autorizzazione alla firma definitiva una volta completato l’iter di verifica, il Miur ha stabilito i tempi per la presentazione delle domande dei docenti con la nota 30691 del 4 luglio 2018.
Scadenza delle domande
Docenti
infanzia e primaria: dal 13 luglio al 23 luglio 2018 (online)
secondaria di primo e secondo grado: dal 16 luglio al 25 luglio 2018 (online)
Utilizzazioni verso le discipline specifiche dei licei musicali
dal 16 luglio al 25 luglio 2018 (cartacea)
Personale educativo e docenti di religione cattolica
dal 16 luglio al 25 luglio 2018 (cartacea)
Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo)
ancora da definire
Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
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Il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria presenterà le domande in modalità web attraverso le aree di Istanze online.
Le domande del personale educativo, degli insegnanti di religione cattolica, del personale ATA, dei docenti che richiedono l’utilizzo nelle discipline specifiche del liceo musicale, saranno presentate in modalità cartacea utilizzando i moduli predisposti dal MIUR

Contratto collettivo integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il 2018/2019  (pre-intesa sottoscritta il 28 giugno 2018)
Sintesi dei punti salienti
DOCENTI
Le operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria per ciascun ordine di scuola, saranno effettuate dopo l’assegnazione alle sedi di servizio (per incarico triennale) dei docenti titolari di ambito a seguito di mobilità.
1. Tutte le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria, in quanto provvedimenti annuali, saranno direttamente su scuola e non su ambito territoriale.
2. Si potranno indicare fino a 20 preferenze di una sola provincia per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
3. All’art. 2 sono elencate tutte le fattispecie di possibili domande di utilizzazione da parte dei docenti. Per le specifiche utilizzazioni nei licei musicali occorre fare riferimento all’art. 6-bis del CCNI.
4. All’art. 3 viene precisato il ruolo della contrattazione integrativa regionale ai sensi dell’art. 22 comma 3 del CCNL 2016/18, la quale potrà definire i criteri per predisporre il piano complessivo che dovrà contemplare le distinte disponibilità relative sia ai posti dell’organico dell’autonomia di diritto, che all’adeguamento di tale organico alle effettive esigenze di fatto, nonché i posti in deroga. Inoltre potranno essere previste anche ulteriori forme di utilizzazione al fine di rispondere a specifiche esigenze del territorio, nei limiti delle casistiche descritte dallo stesso art.3. Sarà possibile, in questa sede, definire anche ulteriori criteri e modalità specifiche di utilizzazione per tutte le zone già colpite dagli eventi sismici recenti. Non compete alla contrattazione regionale intervenire sulle assegnazioni provvisorie che restano, come sempre, regolate del contratto nazionale visto che tale mobilità annuale riguarda anche movimenti sull’intero territorio nazionale.
5. All’art. 8 sono regolate le precedenze sia nelle utilizzazioni che nelle assegnazioni provvisorie.
6. Si confermano le precedenze per i genitori che assistono i figli con disabilità in stato di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92) e per quelli con figli di età inferiore ai 6 anni. Confermata anche la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con figli di età compresa tra i 6 e i 12, ma limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali). L’età del figlio è presa in considerazione nel termine del 31 dicembre.
7. Sarà possibile richiedere l’assegnazione provvisoria (art. 7 del CCNI) all’interno della provincia di titolarità per uno dei seguenti motivi:
– Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
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– Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
– Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
– Ricongiungimento al genitore (rispetto allo scorso anno è stato abrogato il requisito della convivenza)
Non sono consentite assegnazioni provvisorie all’interno dello stesso comune di titolarità.
8. Per l’assegnazione provvisoria per altra provincia non è previsto alcun blocco triennale per i neo assunti. Fermo restando i requisiti descritti nel precedente punto 7, l’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:
• il docente ha presentato domanda di mobilità e non ha ottenuto nulla
• non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento/salute
• ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’articolo 13 del CCNI sulla mobilità 2017/2018 (prorogato anche per il 2018/2019)
• i docenti beneficiari delle precedenze previste dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità che, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi
• l’assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o si siano successivamente modificati, compreso quello al coniuge/convivente destinato a nuova sede di lavoro.
• Per esclusione si deduce quanto segue: coloro che risultino soddisfatti nella mobilità interprovinciale per la provincia ove ricorra uno dei motivi di ricongiungimento/salute, non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria all’interno della medesima provincia, salvo per beneficio di precedenza, alle condizioni di cui sopra.
• Come negli anni passati l’assegnazione provvisoria si potrà chiedere obbligatoriamente per la propria tipologia di posto o classe di concorso di titolarità ed anche, ma in subordine, per altre tipologie di posto o classi di concorso anche di grado di scuola diverso, purché in possesso del titolo valido per la mobilità. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o tipologia di posto o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi/tipologie/classi di concorso diverse.
• I docenti di cui all’art. 7 co. 16 (docenti che hanno completato o stiano completando un corso di specializzazione sul sostegno o abbiano svolto almeno un anno di servizio su posti di sostegno con contratto a tempo indeterminato o determinato) possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche per posti di sostegno pur se sprovvisti di titolo di specializzazione, in via eccezionale e derogatoria. Valgono le precedenze descritte dall’art.8, i cui beneficiari rientrino nel titolo IV lett. g, l, m che verranno trattate prima delle altre. Questa operazione avverrà sulle disponibilità residuali (fase 41 dell’allegato 1), dopo aver effettuato l’accantonamento di un numero
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di posti pari a tutti i docenti forniti di specializzazione su sostegno presenti nelle graduatorie ad esaurimento, graduatorie di istituto e fasce aggiuntive, ai fini delle immissioni in ruolo e delle supplenze annuali.
PERSONALE EDUCATIVO
Si applicano le stesse regole del personale docente.
PERSONALE ATA
Non ci sono cambiamenti rispetto alle consuete regole applicate negli anni scorsi. Abrogato anche per il personale ATA la convivenza col genitore come requisito per presentare domanda di assegnazione provvisoria.
TABELLE DI VALUTAZIONE
Nessuna modifica rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la valutazione dei titoli e dei servizi nelle utilizzazioni, si fa riferimento alle Tabelle allegate al CCNI dell’11 aprile 2017, prorogato per l’a.s. 2018/2019, per la mobilità d’ufficio.
Sintesi dei punti confermati
• Utilizzazioni. Previsto il diritto, fino a 9 anni, a presentare domanda di utilizzazione per il personale trasferito a domanda condizionata perché perdente posto. Pertanto potranno presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella precedente scuola o in scuole dello stesso comune, coloro che sono stati trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio, ovvero non averla presentata affatto, per l’anno scolastico 2010/2011 e successivi, a condizione che tutti gli anni abbiano chiesto di rientrare.
• Le ore di approfondimento di materie letterarie nella scuola media e le ore da 38 a 40 nel tempo prolungato concorrono anch’esse alla costituzione del quadro delle disponibilità per l’insieme delle operazioni annuali di competenza dell’AT (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato) prima che le stesse diventino di competenza del dirigente della singola scuola.
• I titoli per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono valutabili se posseduti entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.
• Il personale in esubero sull’ambito, potrà essere utilizzato, prima a domanda e poi anche d’ufficio, sulla base del titolo di studio (art. 2 comma 3)
• Le utilizzazioni in altro ruolo del personale in esubero avverranno innanzitutto a domanda volontaria e poi anche d’ufficio sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, ma solo in via residuale e nel caso non vi siano posti disponibili nell’organico di fatto nemmeno su posto-orario inferiore all’orario contrattualmente previsto. (art. 5 c. 6).
• Tutti i docenti che verranno a trovarsi in una situazione di soprannumero parziale o totale rispetto alla nuova dotazione in organico di fatto nella scuola di titolarità, compresi quelli di sostegno con riferimento alla riduzione degli alunni con disabilità, sono utilizzati nell’ambito della scuola stessa. Rimane ferma la possibilità, con domanda da presentare entro 5 gg. dall’individuazione della sua situazione di soprannumerarietà, di poter partecipare volontariamente alle operazioni di utilizzazione in altra scuola (art. 5 c. 8).
• Il personale ITP in esubero potrà essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli uffici tecnici che possono essere costituiti in tutti gli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
• Licei musicali e coreutici. Previste le modalità di conferma (art. 6-bis) del personale di educazione musicale e di strumento, sulle discipline specifiche, nei posti disponibili nei licei musicali e coreutici. Previsto anche l’ordine delle operazioni (allegato all’art. 6-bis) che vede inserito un punto aggiuntivo sulle disponibilità residue in assenza di aspiranti supplenti abilitati nelle graduatorie di istituto (sequenza ordine n.6).
• Assegnazioni provvisorie. Il diritto a presentare domanda spetta per le motivazioni indicate all’art. 7 c. 1 (per i docenti) e all’art. 17 c. 1 (per gli ATA), ovvero per
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ricongiungimento ai figli, oppure al coniuge/parte di unione civile o convivente, compresi parenti ed affini, al genitore, oppure per ragioni di cura in presenza di gravi motivi di salute certificati.
• Anche il personale docente assunto il 1° settembre 2016 e 2017, può presentare domanda di assegnazione provvisoria per provincia diversa rispetto a quella di titolarità in deroga al blocco per 3 anni.
• Precedenze (art. 8 e 18). Ai fini del riconoscimento delle varie precedenze, tutta la documentazione va presentata entro la data di scadenza delle domande. Come già modificato nel CCNI sulla mobilità, il personale che sia genitore di soggetto disabile precede le altre situazioni di assistenza.
• Per il personale ATA è previsto che, in presenza di esubero, la mobilità annuale verso altro profilo o area avverrà solo a domanda e non d’ufficio (art. 11 c. 2 e 3). Ai fini delle utilizzazioni sarà possibile abbinare anche spezzoni in diverse scuole, ma solo a domanda (art. 12 c. 1).
• Utilizzo dei DSGA in esubero. L’utilizzo deve avvenire prioritariamente nelle scuole che, magari per pochi alunni, si trovano ad essere sottodimensionate. Pertanto, in presenza di DSGA in esubero da utilizzare nella provincia, nessuna scuola sottodimensionata potrà essere assegnata a reggenza. Inoltre l’utilizzo dei DSGA in esubero potrà avvenire, in funzioni coerenti con il profilo professionale, anche sui CPIA, nei nuclei di supporto all’autonomia, nei progetti su reti di scuole e su progetti specifici presso gli AT.
• Sostituzione del DSGA. All’art. 14 viene richiamata la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Ccnl o dall’attuazione della sequenza ATA, non consenta di coprire tutti i posti vacanti con personale interno alla scuola, rimane la procedura della costituzione degli elenchi provinciali, definita negli ultimi anni, nel Ccni sulle utilizzazioni, con personale disponibile di altra scuola. La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata con criteri definiti dalla contrattazione regionale, tenendo conto di alcune garanzie valide su tutto il territorio nazionale.
• Infine, è previsto l’ordine delle varie operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale docente di cui all’allegato 1 al contratto (con l’aggiunta della nuova sequenza n. 41), e per il personale ATA di cui all’allegato 6.
UTILIZZAZIONE
Chi può partecipare
Docenti
• I docenti dichiarati in soprannumero rispetto all’organico della scuola di titolarità oppure in soprannumero su ambito;
• i docenti che permangono ancora in situazione di esubero o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva;
• i docenti trasferiti a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non hanno presentato affatto la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati nella precedente scuola (obbligatoriamente come prima preferenza) o, in subordine, nelle scuole dell’ambito sub-comunale che la comprende o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità (in pratica può presentare domanda di utilizzazione per il 2018/2019 il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2010/2011 o successivi);
• i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ed i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
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• i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l’accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell’esubero;
• i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola;
• i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali);
• i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
• i docenti che, pur non in soprannumero, sono in possesso dei requisiti di cui al DM 8/11 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale;
• gli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione;
• gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
• i docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 (ex A031 – A032 e A077) che, per continuità didattica, chiedono la conferma negli insegnamenti specifici dei licei musicali, compresi coloro che sono in servizio in un liceo musicale, pur titolari in altra provincia.
• i docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 (ex A031 – A032 e A077) che abbiano già prestato servizio nei Licei Musicali e, in forma residuale, anche gli altri aspiranti a detto servizio, fatta salva la conclamata assenza di docenti precari abilitati, inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto (art. 6 bis comma 10).
Personale ATA
• Il personale ATA in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi i DSGA;
• il personale ATA trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità (in pratica può produrre domanda di utilizzazione per l’anno scolastico 2018/2019 il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2010/2011 e successivi);
• il personale ATA restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
• il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
• il personale ATA che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
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• il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola;
• il personale ATA senza sede definitiva;
• il personale ATA restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del CCNL del 29 novembre 2007;
• il personale ATA in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
• i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi in quanto soprannumerario a tutti gli effetti;
• i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola in quanto soprannumerario a tutti gli effetti;
• il personale ATA proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
• il DSGA che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.
Presentazione delle domande: personale docente, educativo, ATA
Le domande con procedura online vanno inoltrate, entro le scadenze indicate in precedenza, utilizzando le aree di Istanze online. Quelle in forma cartacea, sempre entro le scadenze previste, compilando i moduli predisposti dal MIUR e messi a disposizione nella sezione modulistica dello spazio http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2018.
Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all’AT della provincia di titolarità per tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio.
Le domande di utilizzazione e assegnazione in altra provincia debbono essere indirizzate direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia richiesta; l’AT di titolarità ne sarà informato per conoscenza a cura del sistema informativo.
Le domande di utilizzazione degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).
Le domande di utilizzazione verso le discipline specifiche dei licei musicali debbono essere presentate all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia richiesta.
Punteggi
Per il personale docente ed educativo la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui si presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari su ambito o in esubero sugli stessi, tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
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• Nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 della specifica ordinanza ministeriale.
Per il personale ATA la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni è formulata da ciascuna istituzione scolastica considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande (Allegato 4 del CCNI)
• Nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) della tabella di cui all’allegato 4, è sostituita dall’’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.
Documentazione alle domande
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati non è necessaria alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra o posto è formulata da ciascuna scuola in cui il personale presta servizio ai sensi dell’art. 1 c. 7 del CCNI.
Relativamente, invece, al riconoscimento sia delle precedenze che dell’attestazione dei requisiti per le assegnazioni provvisorie è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, con gli allegati di file. Vai alla sezione del nostro sito.
Rimane fermo l’obbligo di presentare le certificazioni mediche: nei casi di domanda con modalità online è possibile allegarle in formato file oppure su carta (alla scuola di servizio), seguendo quanto disposto all’art. 4 della OM 207 del 9.03.2018
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Chi può partecipare
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta all’interno della provincia per uno dei seguenti motivi:
• ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
• ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, compresi parenti ed affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
• gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
• ricongiungimento ai genitori (anche se non conviventi)
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L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia; oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del CCNI 11 aprile 2017. Nella domanda di assegnazione provvisoria dei docenti, è obbligatorio indicare almeno una scuola del comune (o ambito sub-comunale) di ricongiungimento, prima di preferenze di scuole in diverso comune.
Per il personale ATA l’indicazione sintetica del comune di ricongiungimento, ovvero del distretto, è obbligatoria prima delle richieste di comuni diversi.
La richiesta di assegnazione provvisoria da parte dei docenti per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è possibile solo in aggiunta a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Pertanto l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella tra gradi diversi o tra diverse classi di concorso. Analogamente, l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno, in possesso della prevista specializzazione, resta in subordine rispetto alla richiesta su posto comune se la titolarità del docente è su posto comune.
Si conferma il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.
Le assegnazioni da altra provincia, grado di scuola, diversa classe di concorso o posto devono comunque salvaguardare il contingente per le immissioni in ruolo e dei posti FIT da DLgs 59/2017.
Modalità di effettuazione delle assegnazioni per i docenti
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
• l’assegnazione provvisoria per lo stesso grado o classe di concorso precede quella per classi di concorso o gradi diversi;
• l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune ed anche per classi di concorso o posti di grado diverso da quello di appartenenza;
• le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.
Criteri generali nelle operazioni dei docenti
• Per massimizzare i posti disponibili, sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive. Pertanto le operazioni per la copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con titolo, precedono le operazioni sui posti comuni. Le stesse, ovviamente, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni.
• L’utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune/classe di concorso, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
• L’assegnazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo di sostegno provenienti da altra provincia dove sono titolari su posto comune/classe di concorso (in presenza dei requisiti definiti da art. 7 co. 16) sarà disposta dopo aver accantonato
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un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
• Sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono successive a quelle provinciali e l’AT di destinazione è tenuto a darne immediata comunicazione all’AT di provenienza degli interessati.
Presentazione delle domande da parte del personale docente, educativo ed ATA
Anche le domande di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA vanno presentate alla scuola di attuale servizio ed indirizzate all’AT di titolarità, utilizzando la modulistica predisposta dal Miur.
Le domande di assegnazione provvisoria in altra provincia debbono essere indirizzate direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia richiesta; l’AT di titolarità ne sarà informato per conoscenza a cura del sistema informativo.
Le domande di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).
Non sono consentite assegnazioni provvisorie per un diverso grado di istruzione da quello di appartenenza, da parte dei docenti che non abbiano avuto conferma del superamento del periodo di prova.
Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato per lo stesso primo settembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
In caso di ricongiungimento al coniuge/parte di unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia, il requisito della residenza prescinde dall’iscrizione anagrafica.
Punteggi
Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata la dichiarazione personale sostitutiva delle certificazioni (ai sensi di quanto riportato nel Titolo I – Disposizioni comuni – art. 4 dell’OM 207 del 9 marzo 2018) attestante il possesso dei requisiti richiesti e le eventuali precedenze di legge.
Rimane sempre l’obbligo delle certificazioni mediche per fruire della precedenza – legge 104/92. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
La tabella di riferimento è nel CCNI mobilità 2017/2018 (prorogato anche per il 2018/2019): Esigenze di famiglia. Per i docenti e gli educativi l’Allegato 2 – A2, per il personale ATA l’Allegato E – AII.
Ordine delle operazioni e precedenze
Le operazioni di utilizzazione del personale precedono le operazioni di assegnazione provvisoria (si veda, per i docenti, l’allegato 1 al CCNI e, per gli ATA, l’allegato 6). Le operazioni nell’ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia. Le operazioni sui posti di sostegno, per i docenti, precedono sempre quelle sui posti comuni. Nelle sequenze e nell’ambito di ciascuna di queste tipologie di operazioni si applicano le varie precedenze spettanti per legge (art. 8 e 18 del CCNI).

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