Molti docenti impartiscono lezioni privati a studenti che hanno bisogno di recuperare. Il più più delle volte le lezioni sono effettuate in nero, non dichiarate, ma cosa dice la normativa?
Intanto ricordiamo che a normare tale pratica è l’art. 508 del decreto legislativo 297/94 la quale stabilisce che anzitutto il docente deve darne comunicazione al dirigente della propria scuola, evidenziando i nomi degli allievi e al contempo la scuola di provenienza. Questo per scongiurare che il docente possa incorrere in conflitto. È assolutamente vietato impartire lezioni private ai propri studenti.
Come si dichiarano i compensi derivanti dalle lezioni private?
Le somme percepite dal docente dagli studenti che si servono della sua professionalità vanno assolutamente dichiarati attraverso l’annuale dichiarazione dei redditi (modello 730, infoprecompilata o modello unico) in modo da pagare le tasse, in questo caso l’IRPEF. Tuttavia il docente non deve emettere fattura fiscale e non è soggetto al pagamento dell’iva, così come stabilisce l’articolo 10, comma 20, del decreto del presidente della repubblica 633/72.
Tale attività è anche normata dal contratto collettivo, in particolare è l’articolo 32 che disciplina l’attività di “intra moenia”, ovvero quella di svolgere la “libera” professione di docente a casa finalizzata alla formazione anche di adulti.