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Mobilità 2023/24, le precedenze (parte prima)

Alcune categorie di docenti hanno diritto alle precedenze, vediamo chi sono

Mobilità 2023/24, proseguiamo con lo speciale di Libero Tassella.

In questa scheda ci occupiamo delle precedenze, chi ne ha diritto? Di seguito le risposte.

Mentre trovate tutte le schede cliccando questo link #mobilità

Docenti con disabilità e con gravi motivi di salute.

Hanno una precedenza sia nelle tre fasi dei trasferimenti sia nella mobilità professionale indipendentemente dal comune e dalla provincia di provenienza.

Sono nell’ordine: i docenti non vedenti di cui all’art.3 della legge 120/91 e i docenti emodializzati di cui all’art.61 della legge 104/92.

Docenti con disabilità e docenti che hanno bisogno di particolari cure continuative.

Hanno diritto alla precedenza nelle tre fasi dei trasferimenti secondo il seguente ordine.

a) I docenti disabili di cui all’art 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda, terza della Tabella A annessa alla legge 648/’50.

Nella certificazione, allegata alla domanda, anche con due distinte certificazioni, deve risultare la situazione di handicap e il grado di invalidità civile superiore ai 2/3 o le minorazioni di cui alla citata Tabella A annessa alla legge 648/’50.

b) I docenti, non necessariamente disabili, che hanno bisogno per gravi patologie di particolari cure di carattere continuativo, hanno diritto alla precedenza a condizione che la prima preferenza indicata sia quella relativa al Comune in cui esista il centro di cura specializzato.
Nella fase comunale tale precedenza è prevista solo tra distretti dello stesso comune.

Nella certificazione deve risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale terapia è effettuata. La certificazione deve essere rilasciata dalle competenti ASL.

c) I docenti appartenenti alle categorie previste dal comma 6 dell’art.33 della legge 104/92 ( persone maggiorenni handicappati in situazione di gravità).

Indicazioni delle preferenze

I docenti beneficiari sia dell’art.21 sia del comma 6 della legge 104 del 5.2.1992, ( punti a) e c) ) partecipano con precedenza alla fase comunale, per quanto riguarda la fase intercomunale provinciale ( seconda fase) e interprovinciale dei trasferimenti, questi docenti fruiscono della precedenza a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune di residenza o il distretto subcomunale in caso di distretti con più comuni, o più preferenze compreso in esso.
Se vogliono esprimere preferenze anche di altro comune, allora devono indicare obbligatoriamente come prima preferenza quella relativa al comune di residenza.

I docenti che hanno bisogno di cure continuative possono usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbiano espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti nel predetto comune ovvero la preferenza sintetica Comune prima di altre preferenze.

Per i docenti di cui ai punti a), b), c) in caso nel Comune non esistano scuole esprimibili, è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore e che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o di cura.

Docente coniuge di militare o di categoria equiparata.

I docenti conviventi del personale militare o di categoria equiparata nonché i coniugi dei docenti conviventi di coloro a cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art.17 della legge 266/1999 e dell’art.2 della legge 86/2021, hanno titolo alla precedenza nelle operazioni di seconda e terza fase dei trasferimenti, tale precedenza non si applica né nella fase comunale dei trasferimenti né nella mobilità professionale.

I docenti che usufruiscono di tale precedenza devono indicare nella seconda e terza fase dei trasferimenti come prima preferenza il comune nel quale il coniuge è stato trasferito d’ufficio ovvero dove abbia eletto il domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituti scolastici richiedibili, i docenti indicheranno il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in un altro comune anche non viciniore che abbia sede/plesso nel comune nel quale il coniuge è stato trasferito d’ufficio, ovvero abbia eletto domicilio all’atto di collocamento in congedo.
L’indicazione della preferenza per l’intero comune ovvero per il distretto per i comuni suddivisi in più distretti è obbligatoria..

docenti che usufruiscono di tale precedenza devono allegare alla domanda di trasferimento una dichiarazione che attesti che il coniuge è stato trasferito d’autorità e una dichiarazione del coniuge militare di essere convivente con la/il docente.

I docenti che usufruiscono di tale precedenza, soltanto in caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, potranno presentare domanda in cartaceo oltre il termine previsto di presentazione previsto dall’OM, nel caso in cui il trasferimento del coniuge militare avvenga dopo tale termine.
La domanda non potrà essere comunque inoltrata dopo la scadenza di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Libero Tassella

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