Come vi abbiamo già anticipato ieri, con l’articolo che evidenziava in anteprima le fasi relative la mobilità, è stato firmato finalmente il contratto integrativa in tempi di “buona scuola”. Ovviamente si tratta di un provvedimento nato dagli accordi con le OO.SS che cerca di mettere qualche “pezza” alla nefasta legge varata dal governo Renzi.
Nella nota – segnala la FLC Cgil – di trasmissione del contratto e dell’OM il Miur fornisce alcune indicazioni e chiarimenti.
Segnala che nella tabella di valutazione dei docenti è presente un mero errore materiale nel NB, ovvero che le lettere A) e H) non si considerano ai fini del tetto dei 10 punti.
Per quanto riguarda l’attribuzione della sede di titolarità ai DOS, chi fruisce della conferma nella scuola di attuale servizio, poi non ha titolo a partecipare alla mobilità di fase comunale ma solo tra comuni diversi (Fase A punto 2), come esplicitamente previsto nell’allegato 1 sulla sequenza delle operazioni.
La conferma sull’attuale sede di servizio si può avere solo se nella stessa provincia di titolarità.
Nel caso di insufficienza di posti per dare a tutti i richiedenti la conferma, si tiene conto della graduatoria relativa alla mobilità volontaria (comma 3 art. 7 CCNI).
Gli interessati possono intanto scaricare l’ordinanza, prossimamente pubblicheremo una scheda dettagliata utile a fugare i tanti dubbi dei nostri lettori.