Nel contesto delle domande di mobilità per i docenti dichiarati perdenti posto per l’anno scolastico 2025/26, emergono diverse considerazioni cruciali riguardanti le preferenze interprovinciali. Uno degli aspetti più importanti da chiarire è che, se un docente viene soddisfatto in una preferenza interprovinciale, non sarà riassorbito nella scuola di ex titolarità, anche se si liberasse un posto.
Le domande devono essere presentate digitalmente entro cinque giorni dalla notifica di soprannumerarietà, utilizzando il modulo del MIM. È fondamentale precisare che, nel caso di preferenze interprovinciali, il comune di titolarità deve essere indicato prima di altre preferenze provinciali. In caso contrario, le preferenze provinciali relative ad altri comuni della stessa provincia saranno annullate.
Per massimizzare le possibilità di trasferimento, è consigliabile indicare prima le preferenze per la provincia desiderata, seguite dal comune di titolarità. In caso di domanda condizionata, qualora le preferenze interprovinciali siano espresse prima di quelle della provincia di titolarità, il docente non verrà riassorbito se soddisfatto nelle preferenze interprovinciali.
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