Molti supplenti che hanno una supplenza temporanea con l’approssimarsi delle Vacanze di Natale ci chiedono se a loro spetterà o meno nei giorni di sospensione delle lezioni.
Il riferimenti normativo è il comma 3 dell’art. 40 del CCNL. Il Contratto di Lavoro dispone che, nel caso in cui il docente titolare si assenti in un’unica soluzione (continuativamente) 7 giorni prima dell’inizio della data di sospensione delle lezioni, e sia ancora assente almeno per 7 giorni dal rientro, il supplente ha diritto al pagamento anche delle vacanze natalizie.
Quindi per ottenere il pagamento del periodo delle vacanze natalizie è necessario che il titolare che si sta sostituendo della cattedra sia assente continuativamente :
a) da almeno sette giorni prima dell’ultimo giorno di lezione;
b) per almeno sette giorni dopo il rientro.
Libero Tassella